Cassazione Penale, Sentenza n. 41869/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro preventivo dell'intera area del ristorante "Crotto dei Platani". Il ricorso per Cassazione articolava tre censure principali: 1) carenza del requisito di attualità e concretezza del periculum in mora (art. 321 c.p.p.), con contestazione del travisamento probatorio e della valutazione delle prove, nonché dell'asserita utilizzazione di dichiarazioni processualmente inutilizzabili; 2) violazione del principio di proporzionalità (art. 275 c.p.p.), per mancata considerazione di misure meno invasive; 3) violazione del principio di pertinenzialità, sostenendo che le aree sequestrate non sono strutturalmente funzionali all'attività illecita e che l'attività imprenditoriale procede nonostante il sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che molte delle censure erano in realtà censure di merito (travisamento della prova, contraddittorietà, illogicità) non consentite in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente la sussistenza dell'attualità del periculum in mora valorizzando le plurime violazioni dei sigilli (ripetute rimozioni, eventi pubblici svolti nelle aree, interventi successivi), che il reato di cui all'art. 349 c.p. è istantaneo ma reiterabile e che anche modifiche apparentemente minori possono integrare nuove violazioni; ha dichiarato utilizzabili in fase di indagine le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria; ha ritenuto proporzionata l'estensione del sequestro poiché misure meno invasive si sono dimostrate insufficienti alla luce delle reiterate violazioni; ha affermato la sussistenza della pertinenzialità delle aree aggiuntive (cucine, bar, attrezzature) per la loro strumentalità necessaria a consentire la reiterazione del reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p. (comma 1)
Norma richiamata in relazione al sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato l'attualità e la concretezza del periculum in mora alla luce delle reiterate violazioni dei sigilli
art. 349 c.p.
Delitto di violazione dei sigilli: la Corte sottolinea il carattere istantaneo della fattispecie e la possibilità di reiterazione ad ogni ulteriore violazione, giustificando la valutazione di attualità del pericolo
art. 275 c.p.p.
Principio di proporzionalità delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul fatto che misure meno invasive si sono dimostrate insufficienti a impedire nuovi abusi
art. 325 c.p.p.
Limite del sindacato in Cassazione: il ricorso è ammissibile solo per vizio di legge; le censure di merito e di travisamento probatorio non possono essere valutate in questa sede
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) e lett. e))
Distinzione tra violazione di legge e motivazione illogica o contraddittoria: la Corte richiama che l'illogicità manifesta della motivazione è rimessa al motivo di cui all'art. 606 lett. e) e non può sostituirsi alla censura di violazione di legge ai sensi di art. 325
art. 350 c.p.p. (co. 7)
Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria: la Corte conferma che tali dichiarazioni sono utilizzabili nella fase delle indagini e per le misure cautelari
art. 357 c.p.p.
Obbligo per la polizia giudiziaria di redigere verbali degli atti non ripetibili e delle dichiarazioni spontanee; la Corte ricorda che non è richiesta la redazione di verbali autonomi per ogni attività contestuale
art. 616 c.p.p.
Norma relativa alle spese del procedimento: applicata per l'onere delle spese a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende e alla valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione è essenziale inquadrare i motivi come violazioni di legge: censure di merito, travisamento probatorio o semplice illogicità della motivazione sono, di regola, inammissibili se non formulate nei termini dell'art. 606 c.p.p.
- Il sequestro preventivo impeditivo può essere giustificato dalla concretezza e attualità del periculum quando risultino violazioni ripetute del vincolo (es. rimozione dei sigilli, riutilizzo a fini di lucro, interventi non autorizzati): anche modifiche apparentemente minori possono integrare nuove violazioni dell'art. 349 c.p.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in fase di indagine e per la motivazione di misure cautelari; l'inutilizzabilità riguarda soprattutto la fase dibattimentale quando manchino garanzie procedurali
- Ai fini della pertinenzialità, non basta che il reato sia stato commesso nell'immobile: occorre dimostrare che il bene ha una strumentalità specifica, strutturale e durevole rispetto alla possibile reiterazione del reato. Tuttavia, se la libera disponibilità del bene agevola chiaramente la commissione di nuove violazioni, il sequestro può essere esteso alle parti funzionali all'attività criminosa
- Per contrastare efficacemente un provvedimento di sequestro al riesame o in Cassazione è utile depositare prova documentale puntuale (es. attestazioni ufficiali, documentazione sull'autonomia funzionale delle aree, elementi che dimostrino l'efficacia di misure meno invasive) e formulare la censura in termini di violazione di legge piuttosto che di mera rivalutazione fattuale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41836/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41839/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41841/2025 del 31/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →