Cassazione Civile, Ordinanza n. 06746/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2015, con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da alcuni fornitori di servizi e manodopera, ritenendo indeducibili costi per appalti e prestazioni e indebita la detrazione IVA. Nei gradi di merito la pretesa era stata accolta solo in parte: il primo giudice aveva riconosciuto la deducibilità del solo imponibile di alcune fatture, mentre il giudice d'appello aveva rigettato l'appello principale della società e accolto in parte quello incidentale dell'Ufficio, soprattutto con riferimento a un fornitore. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'illegittimità dell'accertamento 2015 per presunta violazione del divieto di praesumptio de praesumpto; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per aver attribuito valore indiziario a circostanze attinenti alla posizione soggettiva dei fornitori, ritenute inidonee a provare l'inesistenza oggettiva delle prestazioni; 3) violazione delle stesse norme per mancata valutazione complessiva degli indizi offerti dalla contribuente a prova contraria dell'effettività delle prestazioni e dei costi; 4) violazione dell'art. 109, comma 2, lett. b), TUIR per l'asserita errata imputazione temporale di un costo al 2014 anziché al 2015. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché il rigetto del motivo era implicito nella decisione e comunque la c.d. doppia presunzione è ammissibile; ha escluso la violazione dell'onere della prova e della disciplina delle presunzioni, rilevando che l'Ufficio aveva assolto il proprio onere mediante un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni, mentre la società non aveva provato l'effettività delle prestazioni e dei costi; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e comunque lo ha reputato infondato perché la sentenza di merito aveva valorizzato il difetto di prova documentale sui costi sostenuti; infine ha escluso la violazione del principio di competenza, osservando che l'indicazione del 2014 era un mero refuso e che la ripresa era stata correttamente imputata al 2015.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della CGT di secondo grado, ritenendo legittima la ripresa fiscale per costi derivanti da fatture contestate come relative a operazioni oggettivamente inesistenti e confermando altresì la correttezza dell'imputazione temporale al 2015 del costo riferito a Shock Paint. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte chiarisce che il vizio non sussiste quando la decisione comporti implicitamente il rigetto del motivo di appello.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato come norma sulla necessità di motivazione dei provvedimenti giudiziari, ma la Corte ritiene insussistente la denunciata nullità.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su un punto decisivo; non quando il motivo sia respinto implicitamente.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la sua violazione non è ravvisata nel caso concreto.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità dedotta dalla ricorrente.
La Corte afferma che la violazione dell'articolo si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti in modo non condiviso la prova già acquisita.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, in coordinamento con l'art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che la censura è ammissibile solo se il giudice fondi la decisione su indizi privi di tali requisiti, non quando si contesti la mera ricostruzione fattuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di onere della prova e presunzioni; la Corte distingue la violazione di legge dall'apprezzamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per affermare che l'errore nella valutazione dell'esito probatorio non integra violazione dell'art. 2697 c.c. ma, al più, vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 109, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte esclude la sua violazione perché il costo contestato era correttamente imputato al 2015; l'indicazione del 2014 nell'atto era solo un refuso privo di effetti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per porre a carico della ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur senza affrontare espressamente una specifica doglianza, adotta una decisione incompatibile con essa, così da determinarne il rigetto implicito.
- In tema di operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, quali l'assenza di struttura organizzativa, irreperibilità dei fornitori, genericità delle fatture e incongruenze documentali.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova; non è invece deducibile quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove già acquisite.
- La censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se si indica specificamente in che modo il ragionamento del giudice violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; è inammissibile una doglianza che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In presenza di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, il contribuente che intenda dedurre i costi deve provare l'effettività delle prestazioni ricevute e dei costi sostenuti, non potendo limitarsi a contestare la ricostruzione dell'Ufficio.
- L'errore materiale o il refuso nell'indicazione dell'anno d'imposta non incide sulla legittimità della ripresa se dall'atto e dalla motivazione emerge con chiarezza la corretta imputazione temporale del costo.
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