Cassazione Civile, Ordinanza n. 26559/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2010 chiesto da una banca che aveva acquisito il credito da una società in procedura concorsuale. L'Ufficio ha negato il rimborso perché, da un lato, riteneva non dimostrata in modo sufficiente l'esistenza del credito; dall'altro, rilevava la presenza di propri crediti fiscali nei confronti della società cedente. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello della contribuente ritenendo, in sintesi, che l'Amministrazione potesse controllare l'esistenza del credito anche oltre i termini decadenziali dell'accertamento e che la contribuente non avesse provato adeguatamente il credito richiesto a rimborso. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme su motivazione, prova e disciplina del rimborso IVA; (2)-(3) violazione delle norme sul controllo del credito IVA e dei principi costituzionali, sostenendo che il Fisco non possa contestare il credito oltre la decadenza; (4) vizio motivazionale per non avere considerato che il credito proveniva da eccedenze formatesi in anni precedenti e portate a nuovo; (5) omessa pronuncia sull'eccezione di non compensabilità del credito IVA maturato in corso di fallimento con debiti fiscali anteriori della società cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi secondo, terzo e quarto, confermando che l'Amministrazione finanziaria può contestare in sede di rimborso l'esistenza del credito IVA anche quando siano decorsi i termini di decadenza per l'accertamento o la rettifica, poiché il mero decorso del termine non rende incontrovertibile il credito esposto in dichiarazione. Ha invece accolto il primo e il quinto motivo: la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta apparente nella parte in cui affermava l'insufficienza della prova senza spiegare perché la documentazione prodotta non fosse idonea; inoltre, la CTR ha omesso di esaminare la doglianza relativa alla impossibilità di compensare il credito IVA maturato in corso di procedura con i debiti fiscali anteriori della società cedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza; la motivazione apparente integra nullità.
La sua violazione è evocata per l'omessa pronuncia su una questione decisiva dedotta in appello.
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al dedotto vizio motivazionale.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione può determinare nullità per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata sulla disciplina del credito e del rimborso IVA.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata sulla disciplina del rimborso IVA e sui presupposti del credito chiesto a rimborso.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla sussistenza del credito IVA.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È invocato dalla ricorrente per sostenere i limiti al controllo dell'Amministrazione sul credito IVA.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È invocato per sostenere la decadenza del potere di controllo dell'Ufficio; la Corte richiama l'orientamento secondo cui tale decadenza non impedisce di contestare l'esistenza del credito in sede di rimborso.
art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela del contribuente e del limite temporale ai controlli.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede e affidamento nel rapporto tributario.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che il sistema delineato determini una disparità irragionevole tra credito chiesto a rimborso e credito riportato o compensato.
art. 53 Cost.
La Corte richiama la capacità contributiva per escludere che la dichiarazione fiscale costituisca titolo costitutivo incontestabile del diritto al rimborso.
art. 97 Cost.
La Corte ritiene che il controllo dell'esistenza del credito risponda al principio di imparzialità e al dovere dell'amministrazione di assicurare la corretta riscossione dell'IVA.
art. 23 Cost.
La Corte afferma che la rilevanza della dichiarazione come titolo costitutivo del credito sarebbe incompatibile con la riserva di legge e con la struttura dell'azione impositiva.
Richiamato per il deposito della memoria in sede di legittimità.
Massime di principio
- In tema di rimborso di eccedenze IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare l'esistenza del credito anche dopo la scadenza dei termini di decadenza per l'accertamento o la rettifica, perché il decorso del termine non trasforma la dichiarazione in titolo costitutivo incontestabile del diritto al rimborso.
- Il credito IVA chiesto a rimborso deve essere provato dal contribuente che lo invoca; la mera esposizione in dichiarazione non basta, occorrendo la dimostrazione dei fatti generatori del credito e della sua effettiva spettanza.
- La motivazione della sentenza è apparente quando afferma la mancata prova senza spiegare in concreto perché la documentazione prodotta sia insufficiente o inidonea a dimostrare il credito.
- Il giudice di merito deve esaminare tutte le questioni decisive tempestivamente dedotte, e l'omissione del vaglio di una specifica eccezione, come quella sulla compensabilità tra crediti e debiti fiscali in presenza di procedura concorsuale, integra omessa pronuncia.
- Nel sistema IVA, il contribuente che ritardi la richiesta di rimborso portando il credito a nuovo assume il rischio del protrarsi della verifica sull'effettiva esistenza del credito, senza che ciò violi di per sé il principio di affidamento o di parità di trattamento.
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