Cassazione Civile, Ordinanza n. 35568/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società, poi incorporata in altra società del gruppo ricorrente, e la società incorporante avevano impugnato avvisi di accertamento notificati in qualità di consolidata e consolidante. A seguito di verifica, l’Ufficio aveva rideterminato il maggior reddito d’impresa riconoscendo una percentuale di scarto del 3% sulla merce venduta, aveva disconosciuto la deducibilità dei costi relativi a una fattura per "consulenze di mercato" emessa da altra società del medesimo gruppo per asserita non inerenza, e aveva recuperato l’IVA su operazioni intracomunitarie per inidoneità della documentazione a provare l’effettività delle cessioni. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi, fissando lo scarto al 7% e ammettendo i costi della fattura. La CTR aveva poi riformato la decisione solo sui costi, confermando la ripresa fiscale. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto antieconomica la condotta e integrati i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo senza considerare lo stato di crisi della società; 2) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR, lamentando che la CTR avesse escluso l’inerenza dei costi per la sola genericità della fattura senza valorizzare l’organizzazione imprenditoriale di gruppo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in realtà, la censura in appello riguardava solo la misura della percentuale di scarto e non i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo; inoltre, il motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge, investiva in sostanza la motivazione della sentenza ed era quindi, al più, riconducibile all’art. 360 n. 5 c.p.c., ma comunque inammissibile sia per il limite dell’art. 348-ter c.p.c. sia per difetto di autosufficienza e perché diretto a contestare l’adeguatezza della motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la prova dell’inerenza del costo grava sul contribuente e ha condiviso la valutazione della CTR secondo cui la fattura era generica, la società emittente non svolgeva per statuto attività di consulenza di mercato e l’importo era riferito ad attività anteriori, con conseguente carenza di inerenza, certezza e competenza; inoltre, la dedotta organizzazione di gruppo è stata ritenuta generica e non specificamente provata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare direttamente il percorso motivazionale della sentenza, quando la doglianza investe in realtà l’apprezzamento di fatto o la motivazione.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è la forma corretta per contestare un vizio motivazionale, ma nel caso di specie era comunque inammissibile per i limiti processuali e per difetto di autosufficienza.
Quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è proponibile in cassazione.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata quale base dell’accertamento analitico-induttivo, la cui legittimità non è stata scalfita dalla censura della ricorrente.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è richiamata quale base del recupero IVA fondato su elementi indiziari e sulla verifica della documentazione probatoria.
Per la deducibilità dei costi è necessario che ne sia provata l’inerenza; l’onere di tale prova grava sul contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a contestare la motivazione della sentenza è inammissibile o va riqualificata secondo il vizio effettivamente dedotto, con i relativi limiti di proponibilità.
- L’accertamento analitico-induttivo è censurabile solo se si contesta specificamente il presupposto fattuale o giuridico posto a base della ripresa; non è sufficiente invocare in modo generico elementi di contesto come lo stato di crisi dell’impresa, specie se tale tema non era stato ritualmente devoluto in appello.
- La prova dell’inerenza di un costo grava sul contribuente: occorre dimostrare l’esistenza della spesa, i fatti giustificativi e la concreta destinazione dell’esborso all’attività d’impresa.
- La mera appartenenza a un gruppo societario non vale, da sola, a giustificare la deducibilità di costi infragruppo: è necessaria una specifica allegazione e prova della ripartizione di funzioni e della concreta utilità dell’operazione.
- Un documento contabile generico, emesso da soggetto che per statuto non svolge l’attività fatturata e riferito ad attività anteriori, può legittimare il recupero fiscale per difetto di inerenza, certezza e competenza.
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