Cassazione Civile, Ordinanza n. 03687/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un professionista in quiescenza, di un contributo di solidarietà relativo al periodo 2009-31 dicembre 2013. I giudici di merito avevano ritenuto illegittime tali trattenute e avevano condannato l'ente alla restituzione delle somme agli eredi del pensionato, escludendo la prescrizione dell'azione restitutoria in quanto soggetta al termine decennale, poiché i ratei trattenuti non erano liquidi ed esigibili. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due contestando, con plurime violazioni di legge e di Costituzione, la qualificazione e la legittimità del contributo di solidarietà, anche in funzione del riequilibrio di bilancio dell'ente e del rispetto del pro rata; il terzo relativo alla decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire, denunciando violazione delle norme sugli accessori del credito e sul ritardo nell'adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti interni, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché si tratta di un prelievo che incide su prestazioni patrimoniali riservate alla legge e incompatibile con il principio del pro rata. Ha inoltre respinto il terzo motivo, confermando che sugli importi da restituire spettano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi effettuati, sino al pagamento effettivo, in ragione della natura unitaria del credito previdenziale e dei suoi accessori. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
non consente all'ente previdenziale privatizzato di introdurre, con atti interni, un prelievo contributivo su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, se ciò incide in modo sostanziale sulla prestazione determinata.
Regolamento del regime previdenziale della Cassa, art. 22
richiamato insieme alla delibera del 27 giugno 2013, ma ritenuto non idoneo a giustificare il contributo di solidarietà sulle pensioni già in godimento.
Delibera 27 giugno 2013
non può legittimare un contributo di solidarietà imposto su trattamenti pensionistici già determinati.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
invocata dalla ricorrente in tema di equilibrio finanziario e pro rata, ma non ritenuta sufficiente a consentire il prelievo.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
richiamata quale base normativa del potere dell'ente, ma non idonea a superare il limite del principio del pro rata e della riserva di legge.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta decisiva per legittimare il contributo di solidarietà.
L. n. 201 del 2011, art. 24
citata nei motivi di ricorso, senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione.
Artt. 3, 23 e 38 Cost.
la Corte valorizza soprattutto l'art. 23 Cost., affermando che il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
richiamato per rinviare ai precedenti consolidati senza ripetere integralmente la motivazione.
richiamato nel terzo motivo sulla decorrenza degli interessi sulle prestazioni previdenziali.
richiamato per la disciplina degli interessi moratori, ma superato dalla regola speciale elaborata per i crediti previdenziali unitari.
richiamato con riguardo alla ripetizione dell'indebito e agli accessori dovuti sulle somme da restituire.
invocato sulla decorrenza degli interessi, ma la Corte conferma che gli interessi decorrono dalla maturazione del diritto al rimborso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per la dichiarazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti o delibere interne, prelievi o contributi di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando tali prelievi incidono sulla misura del trattamento già determinato.
- Un prelievo che colpisca una pensione già definita costituisce una prestazione patrimoniale imposta, soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., e non può essere validamente fondato su regolamenti o delibere dell'ente.
- Il richiamo all'esigenza di equilibrio di bilancio e di stabilità della gestione non consente di superare il principio del pro rata e di alterare retroattivamente trattamenti previdenziali consolidati.
- Nei crediti previdenziali gli accessori hanno natura unitaria rispetto al capitale: in caso di ripetizione di somme indebitamente trattenute, gli interessi legali decorrono dalla data in cui il diritto alla restituzione matura, cioè dal prelievo indebito, fino al soddisfacimento.
- Quando il diritto restitutorio trae origine da trattenute su prestazioni previdenziali, il pagamento del solo capitale originario non esaurisce l'obbligazione, dovendo essere corrisposti anche gli accessori secondo la disciplina propria della prestazione previdenziale.
- rami
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