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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 731 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR del Piemonte, sostenendo che la Guardia di Finanza potesse utilizzare le informazioni raccolte durante una verifica inizialmente orientata alle imposte dirette anche per accertare l'imposta di bollo e i profili fiscali delle vendite rateali di prodotti editoriali. Secondo l'Agenzia, l'estensione dell'attività investigativa oltre l'oggetto indicato nell'ordine di servizio non rendeva inutilizzabili gli elementi acquisiti. La società, con ricorso incidentale condizionato, ha dedotto ulteriori vizi degli avvisi, tra cui la violazione dello Statuto del contribuente, l'assenza dei presupposti per l'imposta di bollo e la non riconducibilità delle vendite rateali al credito al consumo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo utilizzabili, ai fini di un successivo accertamento, le informazioni e i dati raccolti dalla Guardia di Finanza anche oltre l'ambito oggettivo dell'incarico iniziale, purché non siano violate le specifiche garanzie previste dalla legge. Ha inoltre rilevato che la Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, può accedere ai locali aziendali ed eseguire verificazioni per controllare l'osservanza delle norme finanziarie. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile, poiché riproponeva questioni non esaminate dai giudici di merito in quanto assorbite. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    violazione e falsa applicazione della legge

    Ha costituito il parametro processuale del ricorso principale dell'Agenzia, volto a denunciare l'errata applicazione delle norme sui poteri di verifica e sull'utilizzabilità degli elementi raccolti.

  • Art. 12, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La norma disciplina i diritti e le garanzie del contribuente durante le verifiche fiscali; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto che la sola estensione dell'indagine ad altri tributi determinasse l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti.

  • Art. 33, D.P.R. n. 600 del 1973

    La Guardia di Finanza può cooperare nell'attività di accertamento delle imposte sui redditi e gli elementi raccolti nell'ambito di una verifica possono essere utilizzati anche per ulteriori profili fiscali, nel rispetto delle garanzie di legge.

  • Artt. 52 e 54, D.P.R. n. 633 del 1972

    Le disposizioni regolano i poteri di accesso, verifica e accertamento in materia di IVA; la Corte le richiama come parte del quadro normativo che consente l'utilizzo degli elementi acquisiti durante l'attività ispettiva.

  • Art. 36, D.P.R. n. 642 del 1972

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia nell'ambito della disciplina dell'imposta di bollo e dei relativi poteri di controllo.

  • Art. 35, legge n. 4 del 1929

    La Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, può accedere agli esercizi pubblici e ai locali aziendali per eseguire verificazioni e ricerche finalizzate al controllo dell'osservanza delle norme finanziarie, senza necessità dell'autorizzazione scritta richiesta per gli accessi dei dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 24 della Costituzione

    La Corte distingue le verifiche amministrative dalle indagini di polizia giudiziaria: nelle prime non si applica, nella stessa forma, la disciplina dell'inviolabilità del diritto di difesa propria del procedimento penale, restando ferme le garanzie del successivo eventuale processo tributario.

  • Art. 121, comma 4, lettera d), Testo unico bancario

    La società lo ha richiamato per contestare la qualificazione delle vendite rateali come operazioni di credito al consumo; la questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione perché il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 2, nota 2-bis, e art. 24, nota 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972

    Le disposizioni individuano fattispecie documentali e contrattuali soggette all'imposta di bollo; la società ne ha contestato l'applicazione alle richieste e agli ordini dei clienti, ma la Cassazione ha rinviato ogni valutazione al giudice di merito.

  • Art. 7 e art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Sono stati invocati dalla contribuente in relazione ai requisiti dell'atto impositivo e alle garanzie procedimentali successive alla verifica; tali questioni sono rimaste impregiudicate a seguito del rinvio.

  • Art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973

    La società lo ha richiamato con riferimento alla validità e alla motivazione degli avvisi di liquidazione; la Corte non ha deciso nel merito tale censura.

Massime di principio

  • L'ambito indicato nell'ordine di servizio iniziale non delimita necessariamente in modo rigido l'utilizzabilità delle informazioni raccolte: gli elementi emersi durante una verifica possono essere impiegati anche per altri tributi o violazioni fiscali, purché siano stati acquisiti legittimamente.
  • La Guardia di Finanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia tributaria, dispone di autonomi poteri di accesso e verifica nei locali aziendali previsti dalla legge; non ogni ampliamento dell'oggetto dell'indagine richiede una nuova autorizzazione formale.
  • La distinzione tra verifica amministrativa e indagine penale è essenziale: le garanzie del procedimento penale si applicano alle attività svolte come polizia giudiziaria, mentre per la verifica fiscale valgono le specifiche garanzie tributarie.
  • L'utilizzabilità degli elementi raccolti non implica automaticamente la fondatezza dell'imposta o dell'accertamento: il giudice di rinvio deve comunque verificare l'effettiva sussistenza del presupposto impositivo, la corretta qualificazione dei contratti e il rispetto delle garanzie procedimentali.
  • Le questioni assorbite o non esaminate dal giudice di merito devono essere riproposte davanti al giudice di rinvio; la parte vittoriosa non può normalmente introdurle per la prima volta con un ricorso incidentale condizionato in Cassazione.
  • La cassazione con rinvio non determina una vittoria definitiva dell'Amministrazione sul tributo: comporta soltanto l'annullamento della precedente decisione e la necessità di un nuovo esame della controversia.

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