Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09842/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia origina dalla delibera del 27 giugno 2013 con cui la cassa professionale aveva introdotto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in godimento. Il pensionato aveva agito per ottenere la restituzione delle somme trattenute sulla propria pensione di anzianità; in primo grado il tribunale aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la cassa alla restituzione degli importi decurtati. La corte d’appello aveva confermato la decisione, affermando che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti propri, una trattenuta su una pensione già determinata, perché ciò contrasta con il principio del pro rata e con la riserva di legge per l’imposizione di prestazioni patrimoniali. Con il ricorso per cassazione la cassa deduceva, con due motivi ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione di varie disposizioni del d.lgs. n. 509 del 1994, della l. n. 335 del 1995, della l. n. 296 del 2006, della l. n. 147 del 2013, del d.l. n. 201 del 2011 e degli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo: che l’autonomia normativa riconosciuta agli enti privatizzati consentirebbe di introdurre un contributo di solidarietà per tutelare l’equilibrio finanziario di lungo periodo; che il contributo sarebbe ragionevole, proporzionato e coerente con la giurisprudenza costituzionale; che l’art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013 avrebbe confermato la legittimità di simili atti. I controricorrenti resistevano chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ribadito che l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra un limite nel contenuto dei provvedimenti: essi possono modificare aliquote contributive o coefficienti di rendimento, o altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, solo nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate; non possono invece introdurre una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite. Una misura del genere non è una mera variazione tecnica del criterio di calcolo, ma una decurtazione della pensione già maturata, lesiva anche dell’affidamento dell’assicurato. La Corte ha inoltre affermato che l’art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006 non sana indiscriminatamente gli atti pregressi, se contrari a legge; che l’art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013 non copre un contributo straordinario e temporaneo come quello in esame; e che la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016 non consente di fondare il prelievo senza una base legale espressa, poiché una prestazione patrimoniale imposta richiede la legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo motivo e secondo motivo

    La ricorrente ha dedotto violazioni di legge ai sensi del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    Richiamato come base regolamentare del contributo di solidarietà.

  • art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995

    La Corte lo interpreta come disposizione che consente modifiche dei criteri di determinazione della pensione nel rispetto del pro rata, non come fonte di un contributo di solidarietà su prestazioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006

    Non sana in via generale atti contrari a legge; salva solo gli atti adottati nel rispetto della legge.

  • art. 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esigenza di equilibrio di bilancio, ma non ritenuto idoneo a legittimare il contributo di solidarietà.

  • art. 3 Cost.

    La Corte riconosce che la ragionevolezza è un limite generale anche per atti non legislativi, ma afferma che il problema decisivo è la mancanza di base legale del prelievo.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della misura, senza accoglimento da parte della Corte.

  • art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013

    La Corte esclude che la norma copra il contributo di solidarietà straordinario e temporaneo adottato dalla cassa, poiché la disposizione riguarda l’equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013

    È la disciplina del contributo di solidarietà esaminato dalla Corte costituzionale, usata come termine di raffronto, ma non idonea a legittimare l’autonomia della cassa.

  • art. 23 Cost.

    La Corte afferma che il contributo di solidarietà, quale prestazione patrimoniale imposta che incide su pensioni già riconosciute, richiede un fondamento espresso nella legge.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sui criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche solo entro i limiti fissati dalla legge e nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate.
  • Non rientra nell’autonomia regolamentare dell’ente l’introduzione, su pensioni già quantificate e attribuite, di un contributo di solidarietà o altra trattenuta che comporti una riduzione diretta del trattamento in godimento.
  • Le disposizioni che salvaguardano atti e provvedimenti degli enti previdenziali non operano come sanatoria indiscriminata di atti contrari a legge; la loro efficacia presuppone che gli atti siano stati adottati legittimamente.
  • La salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo periodo non legittima, di per sé, prelievi straordinari e temporanei su trattamenti pensionistici già maturati, se manca una specifica base legale.
  • Le prestazioni patrimoniali imposte che incidono su diritti patrimoniali già riconosciuti richiedono un fondamento espresso nella legge ai sensi dell’art. 23 Cost.; l’autonomia dell’ente non può sostituire la riserva di legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.