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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05212/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile, stipulato tra una società utilizzatrice e una società di leasing; a garanzia dell'adempimento dei canoni intervenivano anche due soci garanti. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni per complessivi euro 32.193,03, la concedente otteneva decreto ingiuntivo contro la società utilizzatrice e i garanti. Questi proponevano opposizione e domanda riconvenzionale, sostenendo la nullità del contratto per asserita usurarietà del tasso applicato. Il Tribunale rigettava opposizione e riconvenzionale, decisione confermata dalla Corte d'appello. In Cassazione i ricorrenti proponevano cinque motivi: 1) omessa pronuncia o violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. perché la Corte territoriale non avrebbe deciso sulla domanda relativa all'usura riferita, secondo la loro prospettazione, non agli interessi contrattuali ma al tasso collegato alla consegna di 19 cambiali; 2) violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., deducendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente trattato la censura come usura sopravvenuta, mentre si sarebbe trattato di usura originaria, già esistente al momento della stipula e supportata da perizia di parte, con ingiustificato diniego di istruttoria e CTU; 3) violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e 132 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe ingiustamente dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'applicazione di un meccanismo di ammortamento alla francese, asseritamente non pattuito; 4) violazione degli artt. 1418, 2043 e seguenti c.c., per l'asserito illegittimo assorbimento di alcuni motivi di appello; 5) violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. in tema di spese di lite, censurando la condanna alle spese in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, rilevando in particolare che la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda di usura come riferita agli interessi pattuiti nel contratto e che tale qualificazione della domanda non era stata specificamente censurata; inoltre ha evidenziato il difetto di autosufficienza e la richiesta di un nuovo accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito, poiché dipendente dall'accoglimento dei motivi precedenti; il quinto è stato qualificato come un "non motivo" perché fondato solo sull'ipotesi, non verificatasi, di accoglimento della domanda. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e, nel dispositivo, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri previsti dalla normativa sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, dopo avere rilevato che le doglianze principali erano inammissibili perché volte a contestare la ricostruzione e qualificazione della domanda operata dai giudici di merito senza specifica censura della ratio decidendi, e perché richiedevano accertamenti di fatto non consentiti in cassazione. Ha inoltre disposto la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00 complessivi, oltre accessori, nonché al pagamento di euro 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; ha dato atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando non colpisce specificamente la ratio decidendi sulla qualificazione della domanda e si risolve in una diversa lettura del contenuto delle allegazioni e delle prove.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di usurarietà del contratto, ma la Corte non entra nel merito perché la doglianza è inammissibile e si fonda su una ricostruzione fattuale non dimostrata.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato per la dedotta usura; la decisione ribadisce che, senza specifica contestazione della qualificazione data dai giudici di merito e senza autosufficienza, la censura non può essere esaminata.

  • artt. 1283 e 1284 c.c.

    La doglianza sull'ammortamento alla francese è inammissibile se non risulta specificamente impugnata la ratio decidendi di merito e se si chiede un nuovo accertamento di fatto sul meccanismo di computo degli interessi.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per contestare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte rileva che la censura tende in realtà a sovvertire accertamenti di fatto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso assorbimento dei motivi di appello, ma tale censura resta assorbita dal rigetto delle doglianze principali.

  • art. 2043 c.c. e seguenti

    Richiamati nel motivo sull'assorbimento, ma senza autonoma efficacia decisiva nel caso di specie.

  • art. 91 c.p.c. e seguenti

    La censura sulle spese è respinta come priva di effettiva specificità, perché costruita sull'ipotesi di accoglimento della domanda, non verificatasi.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione della soccombenza e della manifesta infondatezza delle doglianze.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato con condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo i presupposti di legge richiamati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento accelerato dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte richiama il principio secondo cui il consigliere che ha formulato la proposta non versa in incompatibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il presidente o consigliere che ha formulato la proposta può far parte del collegio senza incompatibilità, poiché la proposta non ha natura decisoria definitiva.

  • artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.

    Richiamati per escludere l'incompatibilità del relatore/proponente nel procedimento accelerato di cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile una decisione di merito se il ricorrente non attacca specificamente la ratio decidendi con cui il giudice ha interpretato e qualificato la domanda o il motivo di appello.
  • Le doglianze che richiedono una diversa ricostruzione dei fatti, del contenuto degli atti o del meccanismo concreto di calcolo degli interessi sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuovo accertamento di merito.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato presuppone che il ricorrente indichi con precisione dove e come la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; in mancanza, il motivo difetta di autosufficienza.
  • Le censure sulle spese di lite devono confrontarsi con l'effettivo esito della causa e non possono fondarsi su una mera ipotesi di accoglimento della domanda principale.
  • Quando i motivi di impugnazione dipendono logicamente dall'accoglimento di altri motivi già respinti, essi restano assorbiti o comunque privi di autonoma utilità decisoria.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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