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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23148/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento notificato nel dicembre 2008, l'Ufficio aveva rideterminato per l'anno d'imposta 2005 il reddito e il valore della produzione del contribuente, con recupero di maggiori imposte IRPEF, addizionali e IRAP e irrogazione di sanzioni. Il ricorso di primo grado era stato respinto dalla CTP; l'appello era stato dichiarato inammissibile dalla CTR. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, sostenendo che la lite fosse ancora pendente alla data del 1 maggio 2011 e che, quindi, dovesse applicarsi la sospensione dei termini per proporre appello prevista dalla norma sul condono delle liti fiscali, con conseguente tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la sospensione e la definibilità delle liti fiscali previste dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 operano solo per controversie ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma, ossia il 6 luglio 2011. Nel caso concreto, la sentenza di primo grado, non notificata, era divenuta definitiva prima di tale data, poiché il termine lungo per l'appello era scaduto il 2 maggio 2011; pertanto, la lite non era più pendente e il condono non era applicabile. Il ricorso è stato rigettato; le spese di legittimità sono state compensate per la peculiarità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La disciplina di definizione agevolata delle liti fiscali richiede che la controversia sia ancora pendente alla data di entrata in vigore della norma che la introduce; la sola pendenza alla data indicata come riferimento temporale interno alla disposizione non basta se, nel frattempo, la lite sia divenuta definitiva.
  • Quando la norma sul condono o sulla definizione agevolata non riproduce una previsione espressa di deroga al giudicato, non è possibile considerare pendente una controversia ormai coperta da giudicato sopravvenuto prima dell'entrata in vigore della disciplina.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo va computato secondo la disciplina ratione temporis applicabile alla sentenza impugnata, includendo la sospensione feriale dei termini ove prevista.
  • La sospensione dei termini processuali prevista da una norma speciale per le liti definibili opera solo entro il perimetro applicativo della stessa e non può riaprire termini già definitivamente spirati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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