Cassazione Civile, Ordinanza n. 23148/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento notificato nel dicembre 2008, l'Ufficio aveva rideterminato per l'anno d'imposta 2005 il reddito e il valore della produzione del contribuente, con recupero di maggiori imposte IRPEF, addizionali e IRAP e irrogazione di sanzioni. Il ricorso di primo grado era stato respinto dalla CTP; l'appello era stato dichiarato inammissibile dalla CTR. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, sostenendo che la lite fosse ancora pendente alla data del 1 maggio 2011 e che, quindi, dovesse applicarsi la sospensione dei termini per proporre appello prevista dalla norma sul condono delle liti fiscali, con conseguente tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la sospensione e la definibilità delle liti fiscali previste dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 operano solo per controversie ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma, ossia il 6 luglio 2011. Nel caso concreto, la sentenza di primo grado, non notificata, era divenuta definitiva prima di tale data, poiché il termine lungo per l'appello era scaduto il 2 maggio 2011; pertanto, la lite non era più pendente e il condono non era applicabile. Il ricorso è stato rigettato; le spese di legittimità sono state compensate per la peculiarità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro ... pendenti alla data del 1° maggio 2011 ... possono essere definite ...; le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012
La disposizione è applicabile solo alle liti effettivamente pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; il requisito della pendenza non può estendersi a controversie già definite prima del 6 luglio 2011.
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98
i termini per la proposizione di ricorsi, appelli ... sono sospesi, sino al 30 giugno 2012
La sospensione dei termini riguarda solo le controversie definibili ai sensi della norma, cioè quelle ancora pendenti quando la disciplina entra in vigore.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce il fondamento del potere di accertamento analitico-induttivo richiamato nell'avviso impugnato.
art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
Il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado è stato calcolato secondo la disciplina applicabile ratione temporis, in ragione della data di proposizione del ricorso introduttivo.
art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini è stata computata nel termine lungo per proporre appello.
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La disciplina di definizione agevolata delle liti fiscali richiede che la controversia sia ancora pendente alla data di entrata in vigore della norma che la introduce; la sola pendenza alla data indicata come riferimento temporale interno alla disposizione non basta se, nel frattempo, la lite sia divenuta definitiva.
- Quando la norma sul condono o sulla definizione agevolata non riproduce una previsione espressa di deroga al giudicato, non è possibile considerare pendente una controversia ormai coperta da giudicato sopravvenuto prima dell'entrata in vigore della disciplina.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo va computato secondo la disciplina ratione temporis applicabile alla sentenza impugnata, includendo la sospensione feriale dei termini ove prevista.
- La sospensione dei termini processuali prevista da una norma speciale per le liti definibili opera solo entro il perimetro applicativo della stessa e non può riaprire termini già definitivamente spirati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
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