Cassazione Civile, Ordinanza n. 36381/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo INPS che aveva ricondotto la società, già classificata in precedenza nel settore industriale, al settore terziario/commerciale, con conseguente obbligo di iscrizione del socio accomandatario alla gestione commercianti dal luglio 2007, poi rideterminato dai giudici di merito con decorrenza settembre 2009. I ricorrenti sostenevano che l'attività svolta restasse edilizia/industriale, perché la vendita e l'affitto degli immobili costruiti sarebbero state attività non autonome ma mera prosecuzione dell'attività di costruzione; contestavano inoltre l'uso, da parte della sentenza impugnata, di principi elaborati in materia tributaria per la diversa questione della PEX, lamentavano motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi (fatture e bilanci), nonché l'errore sulla decorrenza del nuovo inquadramento e, in riflesso, sulla posizione individuale del socio accomandatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, o in parte inammissibili, tutti i motivi. Ha confermato che il giudice di merito può accertare in concreto l'attività prevalente dell'impresa ai fini previdenziali, e che, nel caso di attività promiscua o non autonome, l'inquadramento va effettuato in base all'attività economica prevalente. Ha valorizzato il fatto che la Corte territoriale avesse accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la società era ormai dedita alla vendita e locazione dei soli immobili già costruiti, con costruzione affidata per la maggior parte a terzi, e che tale accertamento fosse coerente con l'iscrizione nella gestione commercianti. Ha escluso la sussistenza di motivazione apparente e ha considerato non decisive le doglianze sui bilanci e sulle fatture, perché dirette a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla decorrenza, perché non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la retrodatazione richiesta dall'INPS e fissato una decorrenza successiva sulla base dell'accertamento di fatto.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina dell'inquadramento previdenziale dell'impresa e della relativa classificazione.
Usato per contestare la qualificazione dell'attività come commerciale; la Corte ha ritenuto corretta la verifica in concreto dell'attività prevalente.
artt. 55 e 87 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dai ricorrenti per censurare l'uso di principi tributari; la Corte ha escluso che il richiamo fosse scorretto ai fini del ragionamento sull'attività d'impresa.
Invocato per dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello conteneva un accertamento espresso e coerente.
art. 3, comma 8, L. n. 335/1995
Richiamato in relazione alla decorrenza del diverso inquadramento previdenziale.
Invocato per omessa pronuncia sulle domande subordinate relative alla decorrenza del nuovo inquadramento.
art. 1 L. n. 1397/1960
Richiamato per la disciplina dell'iscrizione previdenziale del socio accomandatario, come modificata dalle successive leggi richiamate nel motivo.
Norma intermedia richiamata nella sequenza normativa sull'iscrizione previdenziale del socio accomandatario.
art. 1, comma 203, L. n. 662/1996
Richiamato quale base normativa dell'iscrizione alla gestione commercianti del socio accomandatario.
Le censure sono state ricondotte ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma; la Corte ha ritenuto inidonee al riesame del merito quelle sul fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Ai fini dell'inquadramento previdenziale dell'impresa, il giudice deve accertare in concreto la natura e la finalità economica dell'attività effettivamente svolta, non limitandosi ai dati formali risultanti da iscrizioni camerali o da atti societari.
- Quando l'impresa svolge attività non autonome o promiscue, l'inquadramento previdenziale va effettuato con riguardo all'attività prevalente, determinata sulla base delle risultanze istruttorie complessivamente valutate.
- In presenza di una pretesa contributiva fondata sul diverso inquadramento dell'impresa, l'ente previdenziale deve dimostrare il presupposto di fatto dell'attività commerciale rilevante ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
- Non integra vizio di motivazione apparente la sentenza che, pur sintetica, esponga un percorso argomentativo riconoscibile e fondato su dati istruttori specifici e coerenti.
- Le doglianze che mirano a rivalutare bilanci, fatture o altri elementi probatori per ottenere una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di riesame del merito.
- Il richiamo a principi elaborati in altri settori dell'ordinamento non è di per sé erroneo se usato solo come criterio interpretativo coerente con l'accertamento sostanziale dell'attività economica svolta.
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