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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15908/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato, per l’anno 2009, crediti d’imposta utilizzati in compensazione e provenienti da una dichiarazione dell’anno 2008 ritenuta omessa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo irrilevante l’omissione dichiarativa perché il credito era esistente. Nelle more del giudizio di legittimità, la società fallita aveva chiesto la definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018; l’Agenzia aveva negato il beneficio sostenendo che la lite non avesse ad oggetto un atto impositivo ma un atto di riscossione. Il fallimento ha quindi impugnato il diniego deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, perché la cartella sarebbe il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente ed è, dunque, atto impositivo impugnabile anche nel merito; 2) violazione dell’art. 10 della l. n. 212/2000 e degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., per contrasto con i principi di affidamento, collaborazione e buona fede, essendo il contribuente conformato alla prassi amministrativa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata. Richiamando il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 18298/2021, ha ritenuto che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, integra una controversia definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, essendo l’atto impugnabile non solo per vizi propri ma anche per ragioni di merito. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Sono stati assorbiti i motivi del ricorso principale dell’Agenzia contro la sentenza regionale. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella deriva dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e, in questo caso, ha rappresentato il primo atto di manifestazione della pretesa fiscale.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    La cartella è stata emessa all’esito del controllo automatizzato IVA; il relativo recupero rientra nel medesimo quadro di pretesa fiscale.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    La lite è definibile in via agevolata quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e l’atto è impugnabile anche nel merito.

  • L. n. 136/2018

    Conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella, in quanto primo atto della pretesa, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per questioni inerenti al merito della pretesa tributaria.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e affidamento; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente nel subprocedimento a sostegno della doglianza sui principi di affidamento e parità di trattamento; non esaminato per assorbimento.

  • art. 23 Cost.

    Invocato nel subprocedimento; non ha inciso sulla decisione finale per assorbimento.

  • art. 53 Cost.

    Invocato nel subprocedimento; non ha inciso sulla decisione finale per assorbimento.

  • art. 97 Cost.

    Invocato nel subprocedimento; non ha inciso sulla decisione finale per assorbimento.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018

    La definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato può integrare una controversia definibile in via agevolata quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata al contribuente.
  • Ai fini della definizione agevolata, è decisivo che l’atto impugnato sia contestabile anche nel merito della pretesa fiscale, e non solo per vizi formali o propri dell’atto.
  • Quando interviene la definizione agevolata della lite, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e restano assorbite le ulteriori censure sul merito della pretesa tributaria.
  • La disciplina della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio principale e determina la regolazione delle spese secondo la previsione speciale della norma agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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