Cassazione Civile, Ordinanza n. 36266/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da alcuni procedimenti penali per falso ideologico in concorso, nei quali un tecnico comunale fu coinvolto in relazione a pratiche di sanatoria edilizia da lui istruite. Dopo il proscioglimento/assoluzione, egli convenne in giudizio due colleghi, uno dei quali responsabile dell'ufficio e l'altro tecnico che lo aveva sostituito, sostenendo che le dichiarazioni rese dai convenuti in sede di sommarie informazioni testimoniali avessero provocato l'instaurazione e la prosecuzione dei procedimenti penali e gli avessero arrecato un danno non patrimoniale e reputazionale, per effetto di affermazioni che egli riteneva calunniose o, comunque, diffamatorie. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che la responsabilità ex art. 2043 c.c. per denunce o dichiarazioni all'autorità possa configurarsi solo quando ricorrano gli estremi della calunnia, perché altrimenti l'iniziativa pubblicistica del pubblico ministero interrompe il nesso causale tra la segnalazione e il danno. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di numerose norme sostanziali e processuali, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la natura calunniosa/diffamatoria delle dichiarazioni dei convenuti, nonostante esse fossero state determinanti nei suoi confronti; invocava inoltre un precedente di legittimità che, a suo dire, avrebbe imposto di valorizzare la sequenza condotta-causalità-evento-danno anche indipendentemente dalla qualificazione penalistica delle frasi; con il secondo motivo denunciava motivazione contraddittoria e apparente, insistendo sul preteso contrasto tra le valutazioni del consulente tecnico civile e quelle rese in sede penale e chiedendo, in sostanza, una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del contenuto delle dichiarazioni rese dai controricorrenti e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che l'appello non aveva realmente censurato il principio giuridico applicato dal primo giudice sulla necessità della calunnia per radicare la responsabilità aquiliana per denunce/dichiarazioni all'autorità, ma contestava solo la ricostruzione fattuale; perciò il ricorso per cassazione riproponeva una critica di merito inammissibile. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La parte resistente ha quindi prevalso.
Norme richiamate
La responsabilità risarcitoria per denunce o dichiarazioni rese all'autorità è esclusa se manca un comportamento qualificabile come calunnioso; in difetto, l'iniziativa dell'autorità pubblica interrompe il nesso causale tra la segnalazione e il danno lamentato.
Richiamato come parametro per identificare la calunnia quale possibile presupposto della responsabilità civile da falsa accusa.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la rilevanza diffamatoria delle dichiarazioni rese.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle censure, senza che la Corte ne ricavasse un principio decisivo diverso da quello sull'inammissibilità del riesame del merito.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza decisiva rispetto al rilievo di inammissibilità.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al nesso causale, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero al riesame del merito.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al nesso causale, ma non ritenuto idoneo a superare il limite del sindacato di legittimità.
Citato come base procedurale delle sommarie informazioni testimoniali rese dai soggetti poi convenuti in giudizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità civile per segnalazioni o dichiarazioni rese all'autorità in relazione a fatti penalmente rilevanti non può essere affermata sulla sola base dell'assoluzione o del proscioglimento del denunciato: occorre accertare che la condotta integri gli estremi della calunnia, ossia l'attribuzione volontaria e consapevolmente falsa di un reato.
- Se la segnalazione o la dichiarazione non integra calunnia, l'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità pubblica si pone come fattore autonomo che interrompe il nesso causale tra l'iniziativa del privato e il danno lamentato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o delle risultanze peritali, è inammissibile.
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