Cassazione Civile, Ordinanza n. 29086/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due licenziamenti intimati nel 2006 a un lavoratore per raggiungimento dell'età pensionabile. Il lavoratore li aveva impugnati stragiudizialmente in modo tempestivo, ma aveva poi proposto il ricorso giudiziale solo nel 2019. I giudici di merito hanno ritenuto tardiva l'impugnazione giudiziale, applicando il termine decadenziale introdotto dall'art. 32 della legge n. 183/2010, che ha modificato l'art. 6 della legge n. 604/1966, con decorrenza dal 31 dicembre 2011 anche per i rapporti non esauriti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 18 l. n. 300/1970, 6 l. n. 604/1966, 14 disp. prel. c.c., 32 l. n. 183/2010 e 252 disp. att. c.c., sostenendo che il nuovo termine di 270 giorni non sarebbe applicabile ai licenziamenti già conclusi in assenza di una specifica norma transitoria, e che la disciplina dovrebbe valere solo per i rapporti in corso o sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato e corretto l'orientamento secondo cui il termine di 270 giorni per l'impugnazione giudiziale del licenziamento si applica anche ai licenziamenti intimati prima della legge n. 183/2010, purché l'impugnazione non fosse già definitivamente esaurita, e decorre dal 31 dicembre 2011 in sede di prima applicazione. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato la decadenza del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma connessa alla tutela contro il licenziamento, ma non è la base decisiva della soluzione; la questione è risolta sulla decadenza introdotta dall'art. 32 l. n. 183/2010.
Come modificato dall'art. 32 l. n. 183/2010, prevede l'onere di impugnare giudizialmente il licenziamento entro 270 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, a pena di inefficacia della stessa.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla non applicabilità retroattiva della nuova decadenza, ma non accolto.
È la norma centrale: introduce il nuovo termine decadenziale per l'impugnazione giudiziale del licenziamento e, al comma 1-bis, stabilisce la decorrenza dal 31 dicembre 2011 in prima applicazione.
Richiamato come regola generale per la successione di termini più brevi rispetto alla disciplina previgente; la Corte ne valorizza la portata generale per giustificare l'applicazione del nuovo termine anche a diritti sorti anteriormente.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento consolidato della Corte.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la riserva di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine decadenziale introdotto per l'impugnazione giudiziale del licenziamento si applica anche ai licenziamenti intimati prima della sua entrata in vigore, se il rapporto o l'impugnazione non erano esauriti, in assenza di una disciplina transitoria che disponga diversamente.
- L'introduzione di un nuovo termine di decadenza con efficacia ex nunc non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa o delle garanzie convenzionali ed europee, quando il legislatore preveda un periodo di prima applicazione idoneo a rendere conoscibile la nuova disciplina.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre censure già risolte da un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a rimetterlo in discussione.
- In materia di successione di discipline che riducono il termine per esercitare un diritto, la regola generale è l'applicazione del termine più breve anche ai diritti sorti anteriormente, con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova legge.
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