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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29024/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto contributi agricoli per il periodo 2006-2011, qualificando il soggetto come coltivatore diretto. L’interessato ha opposto l’atto sostenendo che i presupposti dell’attività di coltivatore diretto non sussistessero, perché nel medesimo periodo egli avrebbe invece svolto attività di lavoratore agricolo subordinato alle dipendenze di un’impresa affittuaria dei terreni. A sostegno dell’opposizione richiamava anche precedenti decisioni tra le parti asseritamente passate in giudicato. Nei gradi di merito l’opposizione è stata rigettata; la Corte d’appello ha ritenuto non provato il giudicato invocato e ha valorizzato le risultanze del verbale ispettivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c. per omessa declaratoria di decadenza dell’INPS dalla produzione tardiva del verbale ispettivo, sul quale era centrata la motivazione; 2) violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., assumendo che l’INPS non avesse provato i fatti costitutivi del proprio credito contributivo; 3) vizio di omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., per non avere il giudice di merito riconosciuto l’efficacia preclusiva del giudicato eccepito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi osservando che la sentenza impugnata non aveva invertito l’onere probatorio, avendo anzi affermato che l’INPS aveva assolto il proprio onere dimostrativo anche mediante il verbale ispettivo acquisito d’ufficio. Ha inoltre escluso che la tardività del deposito del verbale impedisse l’utilizzazione dell’atto, richiamando la giurisprudenza sul potere del giudice del lavoro di acquisire d’ufficio materiale istruttorio relativo a fatti già allegati e ritenuti potenzialmente decisivi, quando sia necessario per la ricerca della verità materiale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sul giudicato, rilevando che la Corte territoriale lo aveva espressamente disatteso: non era provato che le precedenti decisioni riguardassero il merito della pretesa contributiva, poiché una di esse si limitava a censurare l’azione esecutiva per ragioni processuali senza accertare il debito contributivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull’INPS; la Corte conferma che tale onere può ritenersi assolto anche attraverso il verbale ispettivo acquisito al processo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e disatteso l’eccezione di giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato produce preclusione solo rispetto a quanto effettivamente deciso; non opera se la precedente sentenza non ha accertato nel merito la pretesa contributiva.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel processo del lavoro il giudice può acquisire d’ufficio materiale istruttorio, purché riferito a fatti allegati dalle parti e dotato di carattere indispensabile ai fini decisori.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la tardiva produzione di un documento non ne impedisce necessariamente l’utilizzazione se il fatto storico cui il documento si riferisce è stato tempestivamente allegato e il materiale è ritenuto indispensabile ai fini della decisione; in tal caso il giudice può e, ricorrendone i presupposti, deve acquisirlo d’ufficio.
  • L’onere probatorio grava sulla parte che fa valere la pretesa sostanziale, ma tale onere può risultare assolto anche mediante fonti istruttorie acquisite d’ufficio dal giudice, quando il documento sia pertinente a fatti già introdotti nel thema decidendum.
  • La preclusione da giudicato richiede l’identità del decisum sostanziale: non basta richiamare una precedente controversia tra le stesse parti, se la decisione invocata ha riguardato soltanto profili processuali o una diversa fase del rapporto senza accertare il merito del credito azionato.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata affronti espressamente la questione e la respinga con motivazione, anche sintetica, purché intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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