Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29078/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice assunta a tempo indeterminato è stata licenziata dalla cooperativa datrice il 2 marzo 2020 per mancato superamento del periodo di prova. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo specificamente indicate nel contratto di assunzione le mansioni di operatrice di contact center e di back office, nonché chiaramente individuato l'inquadramento tramite richiamo al CCNL Cooperative sociali e alla categoria C1, con riferimento al profilo professionale di operatore tecnico dell'assistenza. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c., sostenendo che le mansioni indicate nel contratto non sarebbero corrispondenti ai profili professionali C1 della categoria C, tutti riferiti ad ambiti socio-sanitari e di assistenza alla persona, estranei alle attività effettivamente svolte presso SOGEI per la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; da ciò faceva discendere il difetto di specifica indicazione delle mansioni, anche per relationem, nel patto di prova e quindi la nullità del patto, posto a base del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la Corte territoriale, facendo applicazione dei principi in tema di patto di prova, aveva accertato con valutazione di merito non sindacabile in cassazione la specificità dell'indicazione delle mansioni e dell'inquadramento contrattuale. In particolare, ha valorizzato la menzione delle mansioni di operatrice di contact center e back office, il richiamo al CCNL Cooperative sociali e alla categoria C1, nonché il riferimento al profilo di operatore tecnico dell'assistenza, ritenuto sufficientemente specifico e coerente con l'oggetto dell'esperimento. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2096 c.c.

    Il patto di prova è legittimo solo se contiene la specifica indicazione delle mansioni rispetto alle quali deve svolgersi l'esperimento; la verifica della specificità può avvenire anche mediante richiamo al contratto collettivo, purché il richiamo sia sufficientemente preciso e riferibile a un profilo determinato.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva della motivazione nel procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13 comma 1bis del d.p.r. n. 115 del 2002

    La norma è richiamata quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il patto di prova è valido solo se consente di individuare con sufficiente precisione le mansioni oggetto dell'esperimento, in modo da rendere verificabile la convenienza del rapporto per entrambe le parti.
  • L'indicazione delle mansioni nel patto di prova può essere soddisfatta anche mediante richiamo alla contrattazione collettiva, ma il rinvio deve essere specifico e riferito a un profilo professionale determinato; la sola indicazione della categoria è insufficiente quando essa comprenda più profili.
  • La valutazione circa la specificità delle mansioni e la coerenza del richiamo al contratto collettivo, quando sorretta da motivazione adeguata, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Chi contesta la validità del patto di prova deve confrontarsi con l'accertamento del giudice di merito sulla concreta identificabilità delle mansioni; la doglianza che si risolva in una diversa lettura dei fatti è inammissibile sul piano della legittimità sostanziale, pur se formalmente veicolata come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.