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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29045/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto con lettera del 31 maggio 2017 a una dipendente di lunga data. La lavoratrice aveva impugnato il recesso e poi promosso il giudizio, ma i giudici di merito hanno dichiarato l’azione tardiva ritenendo decorso il termine di centottanta giorni previsto per il deposito del ricorso o per l’attivazione della fase giudiziale successiva all’impugnazione stragiudiziale. In particolare, la Corte d’appello ha fatto decorrere il termine dalla data di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale del 20 luglio 2017, reputando provata tale data e applicando il principio di non contestazione. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla ricezione, non dalla spedizione, dell’impugnazione stragiudiziale; 2) violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., per l’erronea esclusione della natura recettizia dell’impugnazione; 3) violazione degli artt. 437 c.p.c. e 2697 c.c., per difetto di prova della data di spedizione e per la ritenuta tardività della contestazione della lavoratrice; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 228 e 229 c.p.c., per avere la Corte d’appello accertato la data di spedizione per non contestazione e condotta confessoria senza che vi fosse stato un reale comportamento processuale in tal senso; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. in punto spese, invocando la compensazione per la particolarità della questione, la pretesa oscillazione giurisprudenziale e la posizione del lavoratore nel contenzioso sul posto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, nel sistema dell’art. 6 l. n. 604/1966 come modificato, il termine di decadenza per l’attivazione della fase giudiziale decorre dalla data di trasmissione dell’atto di impugnazione del licenziamento e non dalla sua ricezione da parte del datore di lavoro. Ha quindi escluso sia la denunciata violazione di legge sulla decorrenza del termine, sia i vizi relativi alla prova della data di spedizione, osservando che la Corte territoriale aveva accertato tale data sulla base di elementi documentali e che la contestazione era stata inidonea o tardiva. Ha infine ritenuto infondata la censura sulle spese, affermando che non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione ex art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato respinto con condanna della lavoratrice alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. n. 604/1966

    L’impugnazione del licenziamento è atto scritto da effettuarsi secondo le forme previste dalla norma.

  • art. 6, comma 2, l. n. 604/1966

    Il termine di decadenza per l’attivazione della fase giudiziale decorre dalla data di trasmissione dell’impugnazione stragiudiziale e non dalla sua ricezione da parte del datore di lavoro.

  • art. 32, comma 1, l. n. 183/2010

    Ha modificato il regime decadenziale dell’impugnazione del licenziamento introducendo il doppio termine di decadenza.

  • art. 1, comma 38, l. n. 92/2012

    Ha ulteriormente modificato la disciplina dei termini di impugnazione del licenziamento.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per l’interpretazione letterale e sistematica della disciplina sulla decadenza.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura recettizia dell’impugnazione.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’efficacia dell’atto sarebbe collegata alla ricezione.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta tardività della contestazione e alla valutazione delle deduzioni in appello nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il tema dell’onere della prova dei fatti costitutivi della decadenza e delle contestazioni sul fatto storico della spedizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione e all’accertamento del fatto non specificamente contestato.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Nel rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.

  • art. 167 c.p.c.

    Nel rito ordinario la parte convenuta deve prendere posizione in modo analitico sui fatti allegati.

  • art. 420 c.p.c.

    Entro tale udienza l’attore deve tempestivamente contestare i fatti estintivi dedotti dal convenuto e conoscibili dalla sua sfera.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa confessione o ammissione della data di spedizione.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa confessione o ammissione della data di spedizione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; l’oggettiva opinabilità della questione può rilevare solo se effettivamente sussistente e valorizzabile nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, quando dovuto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime dell’impugnazione del licenziamento introdotto e modificato dalle riforme del 2010 e del 2012, il termine per l’azione giudiziale decorre dalla trasmissione dell’impugnazione stragiudiziale e non dal suo perfezionamento mediante ricezione da parte del datore di lavoro.
  • L’impugnazione del licenziamento configura una fattispecie a formazione progressiva soggetta a due distinti termini decadenziali: uno per l’impugnazione stragiudiziale e uno per l’attivazione della fase giudiziale, entrambi rimessi al controllo del lavoratore impugnante.
  • Nel rito del lavoro, la contestazione dei fatti allegati deve essere specifica; una contestazione generica o tardiva non è idonea a impedire l’operatività del principio di non contestazione.
  • L’accertamento della data di spedizione di un atto può fondarsi sul materiale documentale acquisito e sulla mancata o inadeguata contestazione della parte interessata, se il giudice di merito ne dà motivazione logica e coerente.
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, non potendo essere concessa solo in base a richiami generici alla posizione processuale della parte soccombente o alla astratta difficoltà della controversia.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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