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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29062/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività prima con più contratti a tempo determinato di breve durata, poi con assunzione a tempo indeterminato con patto di prova. La datrice di lavoro lo aveva licenziato per mancato superamento della prova, a seguito di un episodio di guida dell'autobus con passeggeri a bordo durante il quale il mezzo era rimasto tra le barriere di un passaggio a livello e, in una successiva manovra di retromarcia, aveva urtato e rotto una barriera per evitare l'impatto con un treno in arrivo. In rinvio, la corte territoriale aveva ritenuto valido il patto di prova e legittimo il licenziamento, reputando la condotta negligente e idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in primo luogo, nullità della sentenza per illegittima trattazione scritta della causa in appello in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto svolgersi in pubblica udienza e che non fosse stata osservata la disciplina emergenziale applicabile. Con il secondo motivo ha lamentato violazione del giudicato rescindente e delle norme sul patto di prova, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto legittima la reiterazione della prova nonostante i pregressi rapporti a termine e avrebbe male applicato il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, oltre a respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità della disciplina speciale del rapporto autoferrotranvieri con il diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la trattazione cartolare disposta in appello era conforme alla disciplina emergenziale introdotta per il contrasto alla pandemia, applicabile anche alle controversie di lavoro, e perché il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di rinvio si era uniformato al principio di diritto enunciato nel precedente annullamento, senza poter rimettere in discussione gli accertamenti di fatto già compiuti; la censura del lavoratore mirava in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, non una vera violazione di legge. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata esaminata e l'interpretazione del diritto UE è stata ritenuta non dubbia nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del lavoratore alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito del lavoro impone la discussione orale e tutela il diritto di difesa, ma il suo funzionamento va coordinato con la disciplina emergenziale della trattazione scritta adottata per fronteggiare il COVID-19.

  • art. 83 d.l. 18/2020

    comma 7, lett. h; comma 12-quinquies

    ha consentito, per l'emergenza sanitaria, lo svolgimento di udienze civili senza presenza di soggetti diversi dai difensori mediante note scritte e decisione fuori udienza; la Corte ha ritenuto che tale disciplina fosse applicabile anche alle controversie di lavoro, in assenza di espressa esclusione, purché sia rispettato il contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa; la Corte ha escluso la lesione concreta del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente sul tema del giusto processo; la Corte ha ritenuto legittima la trattazione cartolare nel quadro della normativa emergenziale.

  • art. 30 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dal ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel caso concreto.

  • art. 384 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può modificare l'accertamento dei fatti già compiuti; i vizi dedotti dal ricorrente non evidenziavano una violazione di tale vincolo.

  • art. 9 Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931

    regola di massima la prova nei rapporti degli autoferrotranvieri; la Corte ha ribadito che non esclude, in assoluto, la ripetizione del patto di prova in successivi rapporti tra le stesse parti, ove il giudice di merito ne accerti la necessità in relazione anche a comportamento e personalità del lavoratore.

  • art. 13 Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con altre disposizioni del regolamento speciale sul rapporto di lavoro.

  • art. 14 Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con altre disposizioni del regolamento speciale sul rapporto di lavoro.

  • art. 42 Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931

    menzionato dalla Corte come possibile qualificazione della condotta contestata, relativa a mancanze da cui siano derivate o possano derivare irregolarità o danni alla sicurezza dell'esercizio.

  • art. 44 Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931

    menzionato dalla Corte come possibile qualificazione della condotta contestata, relativa a pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con incidenti nella marcia dei treni e danni non gravi.

  • art. 47 Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con altre disposizioni del regolamento speciale sul rapporto di lavoro.

  • art. 2096 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di patto di prova e disciplina del rapporto di lavoro.

  • art. 2097 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rapporto di lavoro e prova.

  • art. 6 d.lgs. 368/2001

    richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata ai precedenti rapporti a termine.

  • clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    invocata dal ricorrente per il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a termine.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale parametro europeo a sostegno della censura sulla disciplina del rapporto a termine e sulla prova.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina speciale del rapporto e al diverso trattamento rispetto ad altri lavoratori.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di conformità al diritto dell'Unione.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dal ricorrente in tema di uguaglianza e non discriminazione.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte ha negato la necessità del rinvio ritenendo la questione chiarita o comunque non dubbia nel caso concreto.

  • art. 147 Codice della strada

    richiamato dalla corte territoriale come norma violata dalla condotta di guida contestata al lavoratore.

  • art. 158, primo comma, Codice della strada

    richiamato dalla corte territoriale come norma violata dalla condotta di guida contestata al lavoratore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alla riserva della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la regola della discussione orale può essere derogata dalla disciplina emergenziale che consenta la trattazione scritta delle udienze civili, purché la causa rientri nel perimetro applicativo della norma e sia salvaguardato il contraddittorio tra le parti.
  • La deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente indichi in concreto quale pregiudizio al diritto di difesa ne sia derivato; non basta denunciare un'astratta irregolarità formale dell'udienza o della modalità di trattazione.
  • Quando una sentenza è cassata con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto già compiuti, salvo quanto residui alla corretta applicazione del principio stesso.
  • In sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge una censura che si risolva, in realtà, nella contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La ripetizione del patto di prova in successivi rapporti di lavoro tra le stesse parti non è automaticamente nulla: è ammissibile se il giudice di merito accerti una concreta esigenza del datore di verificare, oltre alle qualità professionali, anche comportamento e personalità del lavoratore, suscettibili di mutare nel tempo.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la soluzione della questione di diritto dell'Unione risulti già sufficientemente chiara o comunque non presenti ragionevoli dubbi nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniLavoro a termine
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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