Cassazione Civile, Ordinanza n. 29021/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra tre lavoratori e Roma Capitale nel periodo indicato in sentenza, nell’ambito dell’Azienda agricola di Castel di Guido. Il Tribunale aveva accertato la nullità dei termini apposti ai contratti e condannato l’ente al risarcimento. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto del gravame, osservando che i rapporti erano stati regolati da un c.c.n.l. di settore agricolo, ma erano comunque rapporti di natura pubblicistica soggetti al divieto di conversione di cui all’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia/correspondence tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d’appello non si fosse espressamente pronunciata sul profilo dell’inapplicabilità dell’art. 36, comma 5, in ragione della natura privatistica dei rapporti e della loro estraneità alle finalità istituzionali dell’ente; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 1 ss. d.lgs. 368/2001, sostenendo che il rapporto, essendo marginale e regolato da norme privatistiche per fini non istituzionali, dovesse essere sottratto alla disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato e quindi consentire la conversione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla domanda di conversione, respingendola, e il vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il provvedimento decisorio sia del tutto mancante. Ha inoltre respinto il secondo motivo, ribadendo che i rapporti di lavoro instaurati con una pubblica amministrazione e finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente restano soggetti alla disciplina del d.lgs. 165/2001, compreso il divieto di conversione dell’art. 36, comma 5. Nel caso concreto, i lavoratori erano stati assunti da Roma Capitale e destinati a un’azienda agricola gestita direttamente dall’ente; tale contesto non integrava un rapporto estraneo o eccentrico rispetto alle finalità istituzionali, né risultava una norma speciale di rango primario che escludesse l’applicazione della disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile per la soluzione della controversia; non ricorre se la decisione, pur senza specifica argomentazione, rigetta la pretesa in modo incompatibile con essa.
La motivazione della sentenza può essere concisa: non è necessario esaminare espressamente ogni singola allegazione o argomentazione delle parti, purché risultino gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Vieta la conversione dei rapporti di lavoro a termine stipulati con le pubbliche amministrazioni; il divieto opera per i rapporti riconducibili all’impiego pubblico contrattualizzato e finalizzati ai fini istituzionali dell’ente.
Individua le amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato; le regole sul reclutamento e sul rapporto sono imperative e inderogabili.
art. 1 d.lgs. n. 29/1993
Richiamato come antecedente normativo poi trasfuso nell’art. 1 d.lgs. 165/2001, quale base della contrattualizzazione del pubblico impiego.
d.lgs. n. 93/1993
Richiamato come normativa succedutasi che, insieme alle altre, costituisce il quadro imperativo del lavoro pubblico contrattualizzato.
Richiamato come normativa succedutasi che disciplina il reclutamento e il rapporto di lavoro pubblico in modo imperativo.
art. 117 Cost.
Le disposizioni sul pubblico impiego contrattualizzato sono qualificate come principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’applicabilità della disciplina generale del contratto a termine, ma ritenuto inapplicabile in presenza di rapporti di lavoro soggetti al regime del pubblico impiego contrattualizzato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro instaurati con una pubblica amministrazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato si applica anche quando il rapporto sia regolato da un c.c.n.l. di matrice privatistica, se il rapporto è comunque funzionale ai fini istituzionali dell’ente.
- Il divieto di conversione dei contratti a termine stipulati con le pubbliche amministrazioni opera in via inderogabile, salvo che una norma speciale di rango primario escluda espressamente l’applicazione della disciplina pubblicistica oppure che il rapporto sia del tutto anomalo, marginale ed estraneo alle finalità istituzionali dell’ente.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda o sull’eccezione proposta, anche senza confutare espressamente ogni singolo argomento difensivo.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina del lavoro pubblico, rileva la sostanza del rapporto e la sua destinazione funzionale, non la sola veste privatistica del contratto collettivo applicato.
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