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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29039/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice da una società datrice di lavoro e dalla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’asserita illegittimità del recesso. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande della lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria, dei contributi previdenziali e di una somma a titolo di danno non patrimoniale. La società ha proposto impugnazione e la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della lavoratrice, ritenendo che fosse stato proposto con rito ordinario ex art. 414 c.p.c. invece che con rito speciale Fornero ex art. 1, comma 47, l. n. 92/2012, e ha altresì valorizzato la preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza del 27 febbraio 2013 che aveva dichiarato inammissibile il primo ricorso. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per la trattazione cartolare in asserita violazione delle norme emergenziali e del diritto di difesa; 2) nullità per avere la Corte d’appello attribuito all’ordinanza del 27 febbraio 2013 natura di sentenza, con conseguente errata individuazione del rimedio impugnatorio; 3) nullità e violazione di legge per tardività dell’appello della società, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere qualificato come reclamo e sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni; 4) contraddittorietà della decisione, per aver applicato in modo alterno il criterio dell’apparenza e quello sostanzialistico; 5) violazione dell’art. 2966 c.c. e dell’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966, per avere escluso che il primo ricorso, ancorché dichiarato inammissibile, valesse a impedire la decadenza dall’impugnazione del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che la ricorrente non aveva trascritto le note difensive della società e che, in ogni caso, la trattazione cartolare era stata rispettata e non vi era stata lesione concreta del diritto di difesa. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio dell’apparenza nel qualificare come appello il gravame della società, sulla base della qualificazione e della struttura del provvedimento impugnato. Ha rigettato anche il secondo e il quarto motivo, chiarendo che l’ordinanza del 27 febbraio 2013, pur formalmente ordinanza, aveva natura sostanziale di sentenza perché decisoria e accompagnata da statuizione sulle spese; di conseguenza era appellabile e non revocabile, e non sussisteva alcuna contraddizione tra l’uso del principio dell’apparenza per il mezzo di impugnazione e l’uso del criterio sostanzialistico per attribuire natura decisoria al provvedimento. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile rilevando che la questione sull’idoneità del primo ricorso a impedire la decadenza era stata trattata dalla Corte d’appello solo ad abundantiam e quindi non costituiva ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    è richiamato come rito ordinario del lavoro cui la ricorrente aveva fatto erroneamente ricorso in primo grado, in luogo del rito speciale Fornero.

  • art. 1, comma 47, legge n. 92/2012

    indica il rito speciale per l’impugnazione del licenziamento nell’ambito della disciplina Fornero; la Corte lo considera il corretto paradigma processuale ove applicabile.

  • art. 1, comma 51, legge n. 92/2012

    è il rimedio di opposizione avverso l’ordinanza emessa nel rito Fornero; la Corte ne esclude l’operatività nel caso concreto per mancanza di una vera ordinanza Fornero.

  • art. 1, comma 57, legge n. 92/2012

    è richiamato per distinguere il reclamo contro le decisioni rese nel rito Fornero dall’appello ordinario.

  • art. 1, comma 58, legge n. 92/2012

    fissa il termine breve di impugnazione di trenta giorni dalla comunicazione; la ricorrente lo invoca per sostenere la tardività del gravame avversario.

  • art. 177 c.p.c.

    esclude la revoca di provvedimenti non meramente ordinatori; l’ordinanza del 27 febbraio 2013 non era revocabile perché decisoria.

  • art. 2966 c.c.

    è richiamato sulla decorrenza/effetto interruttivo della decadenza; la Corte rileva che il relativo tema, nel caso concreto, è stato trattato solo incidentalmente dalla sentenza d’appello.

  • art. 6, secondo comma, legge n. 604/1966

    stabilisce il termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento; la ricorrente contesta l’esclusione dell’efficacia impeditiva del primo ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma utilizzata come parametro di denuncia delle nullità processuali e della sentenza.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    richiama i requisiti di specificità del ricorso per cassazione e di indicazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 83, settimo comma, d.l. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020

    disciplina la trattazione cartolare e il deposito delle note scritte nel periodo emergenziale; la Corte la ritiene rispettata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel rito del giudizio.

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato per la decisione della causa all’esito dell’istruzione nel rito del lavoro.

  • art. 310, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’idoneità del primo ricorso nonostante l’inammissibilità; la Corte lo menziona come riferimento della tesi difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce un error in procedendo deve comunque rispettare il requisito di specificità: occorre indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti e la loro collocazione processuale, non essendo sufficiente un richiamo generico.
  • L’individuazione del mezzo di impugnazione va fatta, nei casi di incertezza generata dal provvedimento, secondo il principio dell’apparenza quando il giudice di merito abbia consapevolmente adottato una certa qualificazione processuale del provvedimento stesso, così da ingenerare un affidamento incolpevole nella parte.
  • Un provvedimento formalmente qualificato come ordinanza può avere natura sostanziale di sentenza se decide una questione preliminare o definisce il giudizio, specie quando regola anche le spese; in tal caso è appellabile e non revocabile come atto meramente ordinatorio.
  • Non vi è contraddizione nell’applicare, in momenti diversi del ragionamento, il criterio dell’apparenza per selezionare il mezzo di impugnazione e il criterio sostanzialistico per attribuire natura decisoria a un provvedimento, perché i due principi operano su piani diversi.
  • La questione che non costituisce la ratio decidendi ma è esposta solo ad abundantiam non può fondare l’accoglimento del ricorso per cassazione.
  • In materia di impugnazione del licenziamento, l’effetto impeditivo della decadenza va valutato in base alla funzione processuale effettivamente svolta dall’atto introduttivo, ma la censura è irrilevante se la decisione impugnata si fonda su una diversa e autonoma ragione di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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