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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32072/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate, valorizzando il fatto che la portata retroattiva dell'interpretazione autentica dell'art. 20 TUR è intervenuta nel corso del giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di aumento di capitale con conferimento in società di un'azienda agricola, effettuato con imputazione del valore del conferimento al netto di un mutuo ipotecario acceso pochi giorni prima dal conferente e accollato alla società conferitaria. L'Ufficio ha ritenuto che tale mutuo fosse stato creato e utilizzato in modo strumentale per abbattere artificialmente la base imponibile, riqualificando l'atto ai fini dell'imposta di registro come cessione onerosa di azienda e recuperando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società ha impugnato l'avviso sostenendo che, in applicazione degli artt. 20, 21 e 50 del TUR e dei principi sull'onere della prova e sulla corretta interpretazione dell'atto, non fosse consentito considerare elementi extratestuali e atti collegati per riqualificare il conferimento come cessione onerosa; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, ritenendo che l'eventuale profilazione antielusiva dovesse essere governata da tale disciplina e non dall'art. 20 TUR.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "l'imposta debba essere applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"

    La disposizione, come modificata, deve essere applicata in senso letterale e restrittivo: l'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve fondarsi solo sugli elementi risultanti dall'atto stesso, senza ricorrere a elementi esterni o ad atti collegati.

  • art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la decisione fonda l'accoglimento principalmente sull'art. 20 TUR come interpretato in senso autentico.

  • art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato nella censura per la determinazione della base imponibile nei conferimenti con passività, ma la Corte ritiene decisivo che non si possa riqualificare l'atto facendo leva su elementi extratestuali.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato come norma sull'onere della prova, ma resta assorbito dalla soluzione data sul perimetro dell'interpretazione dell'atto registrato.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel motivo, senza che la Corte si soffermi autonomamente sul suo contenuto.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    La Corte afferma che eventuali finalità antielusive non possono essere perseguite mediante l'art. 20 TUR, ma rientrano negli strumenti specifici di contrasto all'abuso del diritto previsti da questa norma.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205 del 2017

    La modifica dell'art. 20 TUR è qualificata come interpretazione autentica, con conseguente applicazione anche ai rapporti pendenti.

  • art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018

    "l'art. 1, comma 87, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"

    La norma conferma la portata autenticamente interpretativa e retroattiva della modifica dell'art. 20 TUR.

  • art. 2465 c.c.

    È menzionato solo in relazione alla perizia di stima del conferimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come base del procedimento camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione dell'atto deve essere condotta secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici risultanti dall'atto stesso, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati per riqualificarlo.
  • La riqualificazione dell'atto non può essere spinta fino a trasformare un conferimento in società in una cessione onerosa sulla base di una pretesa finalità elusiva desunta da circostanze esterne al negozio registrato.
  • Le esigenze antielusive devono essere fatte valere, se del caso, con gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento e non mediante un uso espansivo dell'art. 20 TUR.
  • La modifica dell'art. 20 TUR introdotta dalla L. n. 205 del 2017, come qualificata dalla L. n. 145 del 2018, ha natura di interpretazione autentica e opera anche nei giudizi pendenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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