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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37208/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione per l’anno 2004 costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e IVA detratta, in relazione a fatture emesse da una società fornitrice di servizi. Le fatture erano contestate perché prive di indicazioni ritenute essenziali ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, in particolare circa qualità, quantità e luogo delle prestazioni. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il rapporto fosse un appalto di servizi e che, quindi, il prestatore dovesse indicare solo il servizio reso, senza necessità di dettagliare mezzi, organizzazione, ore o numero di dipendenti impiegati. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c., artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che le fatture incomplete non potevano essere integrate dal richiamo al contratto di appalto, peraltro privo di data certa, compenso e modalità/quantità delle prestazioni, e che tale irregolarità legittimava l’accertamento induttivo e l’indeducibilità dei costi e dell’IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente perché la ratio decidendi risultava comprensibile; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva verificato se il contratto richiamato fosse idoneo a integrare il contenuto delle fatture, con specifico riguardo alla indicazione di corrispettivi, qualità e quantità dei servizi. La sentenza regionale è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio nel caso concreto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiesto come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la CTR non l’ha violata secondo la Corte sul primo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per censurare l’apparenza della motivazione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CTR.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della detrazione IVA; la Corte lo inserisce nel quadro dei requisiti formali e sostanziali per la detrazione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    le fatture devono contenere gli elementi essenziali, tra cui natura/qualità/quantità delle prestazioni; la loro omissione può far venir meno la presunzione di veridicità della fattura e impedire deduzione e detrazione.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    l’irregolarità delle fatture può integrare gravi irregolarità che legittimano l’accertamento induttivo del reddito imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti della deduzione dei costi e della detrazione dell’IVA grava sul contribuente.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato per distinguere l’appalto dalla somministrazione di manodopera e per affermare che nell’appalto il rischio organizzativo grava sull’appaltatore.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale per la decisione del ricorso.

  • art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    disposizione che ha introdotto il rito camerale richiamato per la trattazione del ricorso.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    legge di conversione del d.l. n. 168/2016.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 226, punti 6 e 7

    la normativa unionale richiede l’indicazione della natura/entità dei servizi e della data di effettuazione o ultimazione, per consentire il controllo fiscale e della detrazione IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 219

    sono equiparati a fattura anche i documenti che modificano e fanno riferimento specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è comunque desumibile, il vizio non sussiste.
  • Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione IVA, la fattura deve rispettare i requisiti formali e sostanziali di legge; la sua genericità o incompletezza può far venir meno la presunzione di veridicità dell’operazione documentata.
  • Il contribuente che intenda dedurre un costo o detrarre l’IVA deve provare l’effettività dell’operazione, l’inerenza e gli altri requisiti richiesti; la mera contabilizzazione non è sufficiente.
  • In presenza di fatture incomplete, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’operazione e utilizzare gli strumenti di accertamento previsti, compreso l’accertamento induttivo quando ricorrano le condizioni legali.
  • Il contratto richiamato in fattura può valere come elemento integrativo della documentazione fiscale solo se è concretamente idoneo a colmare le omissioni essenziali del documento; il giudice deve verificare in fatto tale idoneità, non limitarsi alla qualificazione astratta del contratto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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