Cassazione Civile, Ordinanza n. 37208/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione per l’anno 2004 costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e IVA detratta, in relazione a fatture emesse da una società fornitrice di servizi. Le fatture erano contestate perché prive di indicazioni ritenute essenziali ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, in particolare circa qualità, quantità e luogo delle prestazioni. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il rapporto fosse un appalto di servizi e che, quindi, il prestatore dovesse indicare solo il servizio reso, senza necessità di dettagliare mezzi, organizzazione, ore o numero di dipendenti impiegati. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c., artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che le fatture incomplete non potevano essere integrate dal richiamo al contratto di appalto, peraltro privo di data certa, compenso e modalità/quantità delle prestazioni, e che tale irregolarità legittimava l’accertamento induttivo e l’indeducibilità dei costi e dell’IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente perché la ratio decidendi risultava comprensibile; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva verificato se il contratto richiamato fosse idoneo a integrare il contenuto delle fatture, con specifico riguardo alla indicazione di corrispettivi, qualità e quantità dei servizi. La sentenza regionale è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio nel caso concreto.
richiesto come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la CTR non l’ha violata secondo la Corte sul primo motivo.
richiamato per censurare l’apparenza della motivazione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CTR.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della detrazione IVA; la Corte lo inserisce nel quadro dei requisiti formali e sostanziali per la detrazione.
le fatture devono contenere gli elementi essenziali, tra cui natura/qualità/quantità delle prestazioni; la loro omissione può far venir meno la presunzione di veridicità della fattura e impedire deduzione e detrazione.
l’irregolarità delle fatture può integrare gravi irregolarità che legittimano l’accertamento induttivo del reddito imponibile.
l’onere di provare i presupposti della deduzione dei costi e della detrazione dell’IVA grava sul contribuente.
richiamato per distinguere l’appalto dalla somministrazione di manodopera e per affermare che nell’appalto il rischio organizzativo grava sull’appaltatore.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma sul procedimento camerale in Cassazione.
norma sul rito camerale per la decisione del ricorso.
art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168
disposizione che ha introdotto il rito camerale richiamato per la trattazione del ricorso.
legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Direttiva 2006/112/CE, art. 226, punti 6 e 7
la normativa unionale richiede l’indicazione della natura/entità dei servizi e della data di effettuazione o ultimazione, per consentire il controllo fiscale e della detrazione IVA.
Direttiva 2006/112/CE, art. 219
sono equiparati a fattura anche i documenti che modificano e fanno riferimento specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è comunque desumibile, il vizio non sussiste.
- Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione IVA, la fattura deve rispettare i requisiti formali e sostanziali di legge; la sua genericità o incompletezza può far venir meno la presunzione di veridicità dell’operazione documentata.
- Il contribuente che intenda dedurre un costo o detrarre l’IVA deve provare l’effettività dell’operazione, l’inerenza e gli altri requisiti richiesti; la mera contabilizzazione non è sufficiente.
- In presenza di fatture incomplete, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’operazione e utilizzare gli strumenti di accertamento previsti, compreso l’accertamento induttivo quando ricorrano le condizioni legali.
- Il contratto richiamato in fattura può valere come elemento integrativo della documentazione fiscale solo se è concretamente idoneo a colmare le omissioni essenziali del documento; il giudice deve verificare in fatto tale idoneità, non limitarsi alla qualificazione astratta del contratto.
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