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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26292/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale per l'anno 2009, con recupero di somme dovute a titolo di IRPEF e IVA e con disconoscimento di un credito IVA ritenuto utilizzato in misura superiore al dovuto. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva confermato il primo grado ritenendo che, rilevata la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Ufficio avrebbe dovuto previamente emettere un avviso di accertamento in rettifica prima di procedere alla cartella. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che il controllo automatizzato consente l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella senza previo avviso quando si tratta di mero riscontro cartolare, senza valutazioni giuridiche o estimative; (2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR motivato solo sul profilo IVA e non anche sul recupero IRPEF contenuto nella cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, in presenza di controlli automatizzati e cartolari fondati sul mero raffronto tra dati della dichiarazione e dati dell'anagrafe tributaria, l'Ufficio può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, senza necessità di un previo avviso di accertamento o recupero, anche quando venga disconosciuto un credito IVA se l'operazione non richiede valutazioni ulteriori. Ha inoltre osservato che lo stesso principio vale, nel caso concreto, per il recupero IRPEF, non emergendo una rettifica valutativa ma solo il riscontro di divergenze tra imposte dichiarate e imposte effettivamente versate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente, in caso di controllo automatizzato e cartolare della dichiarazione, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e l'emissione della cartella senza previo avviso di accertamento, quando non vi siano valutazioni ulteriori.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Attribuisce all'Ufficio il potere di controllo automatizzato dell'IVA e di iscrizione a ruolo in presenza di meri riscontri formali, anche per il disconoscimento di crediti IVA se fondato su dati obiettivi e cartolari.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di un obbligo di previo avviso nelle ipotesi di controllo automatizzato prive di valutazioni sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre il vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione in relazione al recupero IRPEF non esaminato dalla CTR.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro della censura motivazionale e decisoria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per vizio di motivazione/omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione tributaria, l'Ufficio può iscrivere a ruolo le somme dovute e notificare direttamente la cartella quando il recupero deriva da un mero riscontro cartolare dei dati dichiarati, senza necessità di un previo avviso di accertamento o di recupero.
  • Il previo avviso è necessario solo quando il recupero implichi valutazioni sostanziali, estimative o giuridiche sulla spettanza del tributo; se invece la verifica si limita alla correzione di dati formali o al disconoscimento cartolare di un credito, la cartella è legittimamente emessa in via diretta.
  • La contestazione di un credito IVA può essere effettuata in sede di controllo automatizzato se il disconoscimento discende da riscontri obiettivi e formali, desumibili dalla dichiarazione e dai dati disponibili all'Amministrazione.
  • In presenza di una censura di merito fondata sulla legittimità della cartella emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, il giudice di legittimità può cassare la sentenza che abbia imposto indebitamente un previo avviso di accertamento, rinviando al giudice di merito per il riesame conforme ai principi affermati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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