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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37211/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso accertamento per l'anno d'imposta 2004 nei confronti della società e, per trasparenza, dei soci, contestando maggiori ricavi derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di macchine e utensili agricoli. L'accertamento si fondava su due profili: da un lato, la pretesa antieconomicità di molte operazioni di vendita dell'usato; dall'altro, la mancata fatturazione di ore lavorate in officina dai dipendenti, da cui l'Ufficio traeva presuntivamente maggiori ricavi. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo insufficienti gli indizi posti a base dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la gestione dell'usato fosse antieconomica senza plausibile giustificazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, degli artt. 2729 e 2697 c.c., lamentando un errato governo dell'onere della prova e delle presunzioni in relazione al recupero fondato sulle ore lavorate non fatturate. I contribuenti eccepivano inoltre l'inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di specificità/autosufficienza, nonché per doppia conforme.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari dei contribuenti: ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso, chiarendo che, nel regime applicabile al giudizio, il termine lungo annuale per impugnare va computato includendo la sospensione feriale e che, se il ricorso ricade entro tale termine, la notifica può essere effettuata al procuratore costituito; ha reputato sufficientemente chiari i motivi ex art. 366, n. 6, c.p.c.; e ha escluso la preclusione da doppia conforme, poiché l'appello era stato introdotto prima della soglia temporale rilevante. Nel merito, però, ha ritenuto non fondato il primo motivo perché l'Ufficio si limitava a insistere sull'antieconomicità delle singole vendite dell'usato senza confrontarsi specificamente con la valutazione complessiva delle operazioni usato/nuovo compiuta dai giudici di merito. Ha ritenuto non accoglibile anche il secondo motivo, osservando che la censura, formalmente qualificata come violazione di legge, in realtà mirava a una rivalutazione del merito e non chiariva in cosa consistesse esattamente l'errore di diritto, mentre la CTR aveva già escluso la sufficienza degli indizi e censurato l'approssimazione del criterio adottato dall'Ufficio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità e senza ulteriore contributo unificato per mancanza dei presupposti indicati dal d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nella formulazione applicabile, riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la semplice richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge deve indicare con precisione la regola giuridica asseritamente violata; non è ammissibile mascherare sotto tale veste una contestazione di fatto o di merito.

  • art. 41-bis d.P.R. 600 del 1973

    La norma è richiamata in relazione all'accertamento tributario fondato su presunzioni; la censura non è accolta perché mira, in realtà, a contestare la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte conferma che la CTR ha escluso la sufficienza degli indizi posti a base dell'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della maggiore pretesa fiscale resta a carico dell'Ufficio; non è sufficiente un calcolo approssimativo se contestato dal contribuente e non adeguatamente dimostrato.

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    Decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va notificata personalmente alla parte solo quando essa sia ancora ammessa dalla legge; il termine annuale va inteso come annualità normativa, comprensiva della sospensione feriale, se applicabile.

  • art. 127 c.p.c.

    È richiamato per il computo del termine lungo di impugnazione, cui va sommato il periodo di sospensione feriale.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il requisito di specificità è soddisfatto quando dai motivi emerga chiaramente l'oggetto delle doglianze e sia agevole individuare la materia del contendere.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La preclusione al ricorso per cassazione sul vizio ex art. 360, n. 5, non opera per gli appelli introdotti prima dell'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    La disciplina sulla doppia conforme non si applica ai giudizi di appello introdotti prima della data indicata dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto o inammissibilità, ma qui la Corte esclude che ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se indica un fatto storico decisivo completamente omesso dal giudice di merito; non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o del merito.
  • La censura di violazione di legge deve individuare con precisione la norma e l'errore di sussunzione; se la doglianza investe sostanzialmente la ricostruzione del fatto o la valutazione degli indizi, il motivo è inammissibile o comunque non accoglibile.
  • In materia di accertamento fondato su presunzioni semplici, l'Ufficio deve offrire un quadro indiziario grave, preciso e concordante; ove il giudice di merito ritenga gli indizi insufficienti, la parte ricorrente non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei dati.
  • Quando l'operazione economica contestata viene spiegata dal contribuente come complessivamente remunerativa, l'Amministrazione che intenda dimostrarne l'antieconomicità deve confrontarsi con l'operazione nel suo complesso e indicare specificamente gli elementi contrari, non limitarsi a isolate anomalie apparentemente antieconomiche.
  • Ai fini dell'art. 330 c.p.c., il termine annuale oltre il quale la notificazione dell'impugnazione va eseguita alla parte personalmente va inteso come termine di impugnabilità ancora decorrente secondo il computo normativo, comprensivo della sospensione feriale quando applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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