Cassazione Civile, Ordinanza n. 08245/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui le era stato imputato, per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 917/1986, il maggior reddito accertato in capo a una società di persone di cui deteneva il 55% delle quote per l’anno 2008. La difesa della contribuente sosteneva che le quote societarie fossero state assoggettate a sequestro/confisca di prevenzione e che, per tale ragione, nei periodi d’imposta interessati non vi fosse stato alcun reddito percepibile o tassabile in capo a lei. La Commissione provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo sufficiente la deduzione della mancata percezione del reddito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione dell’applicazione dell’art. 5 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 14 l. 537/1993, alla luce della documentazione prodotta sul reddito della società; (3) violazione delle norme sulla trasparenza fiscale per avere la CTR escluso la tassazione nonostante i redditi di società di persone siano imputati ai soci indipendentemente dalla percezione e, secondo la prospettazione erariale, i beni sequestrati restino imponibili se il provvedimento ablatorio è successivo al periodo d’imposta; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 d.P.R. 917/1986 per avere la CTR ritenuto non percepito il reddito nonostante la prova del reddito di impresa dichiarato dalla società e imputabile ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la violazione del litisconsorzio necessario nei gradi di merito. Ha affermato che, nelle controversie sull’accertamento del reddito delle società di persone e sulla conseguente imputazione ai soci, il rapporto è inscindibile e richiede la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché nel caso concreto la società e gli altri soci non avevano partecipato ai giudizi di merito e i relativi processi erano stati trattati separatamente, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, in diversa composizione, per la trattazione unitaria con tutti i litisconsorti necessari.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci per trasparenza, proporzionalmente alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione; l’unitarietà dell’accertamento comporta litisconsorzio necessario tra società e soci.
art. 14 l. 24 dicembre 1993, n. 537
Richiamato dalla parte ricorrente come norma che consente la tassazione dei redditi, anche in presenza di beni sequestrati, salvo il diverso profilo temporale del provvedimento ablatorio rispetto al periodo d’imposta.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per censurare la motivazione della sentenza della CTR come meramente apparente.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato, insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992, per denunciare la nullità della decisione per motivazione apparente.
Invocato per omessa pronuncia della CTR sulla questione dell’imputazione del reddito e sulla documentazione prodotta dall’Ufficio.
Invocato per contestare l’affermazione della CTR secondo cui la contribuente non avrebbe percepito alcun reddito, nonostante la prova documentale del reddito societario.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata dalla Corte per affermare che, nel caso di litisconsorzio necessario, il contraddittorio deve essere integrato nei giudizi tributari.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla Corte come possibile strumento di riunione dei giudizi quando ricorrano i presupposti di ricomposizione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sull’accertamento del reddito delle società di persone e sulla sua imputazione ai soci, sussiste un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, perché la controversia riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione e non una singola posizione debitoria.
- Se il giudizio viene celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è radicale e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Il principio di trasparenza ex art. 5 d.P.R. 917/1986 comporta l’imputazione dei redditi ai soci indipendentemente dalla percezione, ma la corretta verifica processuale presuppone la partecipazione di tutti i soggetti incisi dall’accertamento.
- La mancata percezione del reddito dedotta da un singolo socio non vale, da sola, a escludere la necessità del contraddittorio con la società e con gli altri soci quando si controverte sul reddito societario comune.
- In sede di legittimità, la violazione del litisconsorzio necessario può condurre alla cassazione con rinvio al primo giudice per la trattazione unitaria, salvo che sia possibile una ricomposizione del contraddittorio mediante riunione dei giudizi nei casi in cui ricorrano condizioni di piena sovrapponibilità processuale.
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