Cassazione Civile, Sentenza n. 13724/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito i due ricorsi, accolto il primo motivo del ricorso RGN 28605/13 (assorbendo gli altri motivi dei due ricorsi), dichiarato la nullità dei giudizi sin dal primo grado per i vizi procedurali rilevati e cassato le sentenze impugnate. Le cause sono rinviate alla CTP di Vicenza in diversa composizione per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia deduceva vizi procedurali e di motivazione commessi dalla CTR: in primo luogo la mancata riunione delle cause relative allo stesso sostanziale accertamento (società e socio) con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario; inoltre omissione di sospensione del giudizio in presenza di procedimenti collegati; motivazione apparente e per relationem della sentenza d'appello, nonchè omessa o insufficiente valutazione di fatti controversi e decisivi (valore della documentazione probatoria, esistenza di costi non dichiarati e ricavi non dichiarati). L'Agenzia ha quindi censurato sia profili di legittimità processuale (art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5) sia errori in iudicando rispetto all'accertamento tributario.
Norme richiamate
la società si scioglie «quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita»
La società semplice si scioglie se viene meno la pluralità dei soci; ciò rileva per la necessità di coinvolgere tutti i soci nel contraddittorio quando la composizione societaria incide sulla sussistenza stessa della società
art. 2323 cod. civ. (con richiamo all'art. 2308 cod. civ.)
la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno
Per la s.a.s. non può permanere un unico socio; ciò impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci rilevanti, pena la nullità del giudizio
art. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ.
Impone l'obbligo di motivazione compiuta: la motivazione non può limitarsi a un richiamo per relationem ma deve esporre il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione
Regola la sospensione del giudizio in presenza di una decisione che può influire; la mancata sospensione in presenza di un giudizio connesso può integrare vizio procedurale rilevante
art. 360 primo comma nn. 3,4,5 cod. proc. civ.
Prevede i motivi di cassazione utilizzati dall'Agenzia: vizio di motivazione, violazione di norme processuali e omissione di esame di fatti decisivi
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 comma 2 n.4 e 61
Norme del processo tributario richiamate per contestare la insufficiente o apparente motivazione della CTR in materia tributaria
artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ.
Norme relative all'onere della prova e alle presunzioni civili richiamate dall'Agenzia per censurare errori in iudicando nella valutazione delle prove contabili e documentali
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1 lett. d) e art. 41-bis
Disposizioni fiscali sulla documentazione e sulla rettifica della dichiarazione richiamate nell'ambito delle censure sulla valutazione dei costi dedotti
d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 5-bis e 25
Norme richiamate relative a rilevanza fiscale di elementi contabili; utilizzate per contestare l'accertamento in punto di ricavi/costi
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 comma 4 lett. b)
Norma tributaria inerente l'accertamento dei redditi, richiamata tra le disposizioni substantive contestate dall'Agenzia
Massime di principio
- Quando più cause traggono origine dallo stesso sostanziale accertamento (stesso periodo d'imposta) nei confronti della società e dei soci, il giudice deve valutare l'opportunità o l'obbligo di riunire le cause per garantire il pieno contraddittorio e il litisconsorzio necessario; la mancata riunione può determinare nullità del giudizio.
- Se la natura societaria impedisce che la società continui con un solo socio (es. s.a.s.), è necessario coinvolgere tutti i soci rilevanti sin dal primo grado per evitare la mancanza di parti necessarie e il vizio di procedura.
- La decisione d'appello non può limitarsi a motivazioni per relationem: il giudice d'appello deve esporre autonomamente le ragioni della decisione e rispondere ai punti controversi e decisivi; l'omessa o apparente motivazione è rilevante e può portare alla cassazione.
- Se esistono procedimenti connessi che possono incidere sulla decisione, il giudice dovrebbe valutare la sospensione del processo per evitare pronunce inconciliabili; il mancato ricorso agli strumenti di sospensione configurabili può costituire vizio rilevante.
- Errori procedurali sostanziali (mancata partecipazione di parti necessarie, violazione del contraddittorio, grave carenza motivazionale) rendono il giudizio invalido sin dal primo grado e comportano rinvio per nuovo esame.
- In controversie tributarie il giudice deve esaminare e motivare la valutazione della documentazione probatoria (costi e ricavi); l'assenza di adeguata valutazione probatoria può costituire fatto decisivo omesso nella motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 2 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13712/2022 del 02/05/2022
- Sentenza civile · 2 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13714/2022 del 02/05/2022
- Sentenza civile · 2 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13715/2022 del 02/05/2022
- Sentenza civile · 2 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13739/2022 del 02/05/2022
- Sentenza civile · 2 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13748/2022 del 02/05/2022
- Sentenza civile · 2 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13749/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →