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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13724/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riunito i due ricorsi, accolto il primo motivo del ricorso RGN 28605/13 (assorbendo gli altri motivi dei due ricorsi), dichiarato la nullità dei giudizi sin dal primo grado per i vizi procedurali rilevati e cassato le sentenze impugnate. Le cause sono rinviate alla CTP di Vicenza in diversa composizione per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese di lite.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia deduceva vizi procedurali e di motivazione commessi dalla CTR: in primo luogo la mancata riunione delle cause relative allo stesso sostanziale accertamento (società e socio) con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario; inoltre omissione di sospensione del giudizio in presenza di procedimenti collegati; motivazione apparente e per relationem della sentenza d'appello, nonchè omessa o insufficiente valutazione di fatti controversi e decisivi (valore della documentazione probatoria, esistenza di costi non dichiarati e ricavi non dichiarati). L'Agenzia ha quindi censurato sia profili di legittimità processuale (art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5) sia errori in iudicando rispetto all'accertamento tributario.

Norme richiamate

  • art. 2272 cod. civ.

    la società si scioglie «quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita»

    La società semplice si scioglie se viene meno la pluralità dei soci; ciò rileva per la necessità di coinvolgere tutti i soci nel contraddittorio quando la composizione societaria incide sulla sussistenza stessa della società

  • art. 2323 cod. civ. (con richiamo all'art. 2308 cod. civ.)

    la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno

    Per la s.a.s. non può permanere un unico socio; ciò impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci rilevanti, pena la nullità del giudizio

  • art. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ.

    Impone l'obbligo di motivazione compiuta: la motivazione non può limitarsi a un richiamo per relationem ma deve esporre il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Regola la sospensione del giudizio in presenza di una decisione che può influire; la mancata sospensione in presenza di un giudizio connesso può integrare vizio procedurale rilevante

  • art. 360 primo comma nn. 3,4,5 cod. proc. civ.

    Prevede i motivi di cassazione utilizzati dall'Agenzia: vizio di motivazione, violazione di norme processuali e omissione di esame di fatti decisivi

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 comma 2 n.4 e 61

    Norme del processo tributario richiamate per contestare la insufficiente o apparente motivazione della CTR in materia tributaria

  • artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ.

    Norme relative all'onere della prova e alle presunzioni civili richiamate dall'Agenzia per censurare errori in iudicando nella valutazione delle prove contabili e documentali

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1 lett. d) e art. 41-bis

    Disposizioni fiscali sulla documentazione e sulla rettifica della dichiarazione richiamate nell'ambito delle censure sulla valutazione dei costi dedotti

  • d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 5-bis e 25

    Norme richiamate relative a rilevanza fiscale di elementi contabili; utilizzate per contestare l'accertamento in punto di ricavi/costi

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 comma 4 lett. b)

    Norma tributaria inerente l'accertamento dei redditi, richiamata tra le disposizioni substantive contestate dall'Agenzia

Massime di principio

  • Quando più cause traggono origine dallo stesso sostanziale accertamento (stesso periodo d'imposta) nei confronti della società e dei soci, il giudice deve valutare l'opportunità o l'obbligo di riunire le cause per garantire il pieno contraddittorio e il litisconsorzio necessario; la mancata riunione può determinare nullità del giudizio.
  • Se la natura societaria impedisce che la società continui con un solo socio (es. s.a.s.), è necessario coinvolgere tutti i soci rilevanti sin dal primo grado per evitare la mancanza di parti necessarie e il vizio di procedura.
  • La decisione d'appello non può limitarsi a motivazioni per relationem: il giudice d'appello deve esporre autonomamente le ragioni della decisione e rispondere ai punti controversi e decisivi; l'omessa o apparente motivazione è rilevante e può portare alla cassazione.
  • Se esistono procedimenti connessi che possono incidere sulla decisione, il giudice dovrebbe valutare la sospensione del processo per evitare pronunce inconciliabili; il mancato ricorso agli strumenti di sospensione configurabili può costituire vizio rilevante.
  • Errori procedurali sostanziali (mancata partecipazione di parti necessarie, violazione del contraddittorio, grave carenza motivazionale) rendono il giudizio invalido sin dal primo grado e comportano rinvio per nuovo esame.
  • In controversie tributarie il giudice deve esaminare e motivare la valutazione della documentazione probatoria (costi e ricavi); l'assenza di adeguata valutazione probatoria può costituire fatto decisivo omesso nella motivazione.

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