Cassazione Civile, Sentenza n. 13749/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per cassazione del Cottardo. Il ricorrente deduceva errore di fatto e revocazione per (1) omessa pronuncia/ultrapetizione della Corte d'appello e presunta errata individuazione dell'oggetto del motivo di appello (decadenza per tardiva denuncia dei vizi) e (2) presunta svista processuale circa la sussistenza e l'entità del credito riconosciuto al direttore dei lavori (contestazione del quantum degli onorari e dell'interpretazione del riconoscimento di debito), lamentando altresì violazioni dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1988 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori percettivi oggettivi e documentabili (art. 395 n.4 c.p.c.), e non per vizi di motivazione, di interpretazione o per contestazioni di diritto. Nel merito la Corte ha rilevato: (a) mancata prova che la S.C. non avesse esaminato il motivo relativo all'ultrapetizione o che vi fosse un errore percettivo sugli atti d'appello; (b) che la censura circa la decisione sul compenso non mostra un errore di fatto evidente ma piuttosto una diversa valutazione giuridica/fattuale non sindacabile in sede di revocazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consentito solo per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4
La norma limita la revocazione ad ipotesi di errore di fatto; la Corte ricorda che non è strumento per correggere errori di diritto o valutazioni critiche della motivazione
Individua il vizio di errore di fatto come unica ragione di revocazione; la Corte richiede che l'errore sia percettivo, evidente e desumibile dagli atti senza necessità di indagini
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione per omessa pronuncia; la Corte precisa che l'omessa pronuncia può rilevare in revocazione solo se derivante da errore percettivo evidente, non per mera insoddisfazione rispetto alla motivazione
art. 360 nn. 1, 4 e 5 cod. proc. civ.
Richiamati nella parte iniziale come rimando ai motivi di cassazione originari; la Corte evidenzia che le questioni di diritto dedotte in cassazione non trasformano un errore di valutazione in errore di fatto revocabile
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del compenso; la Corte osserva che la contestazione riguarda valutazioni di merito/diritto (errore in iudicando) non sanabili con revocazione per errore di fatto
Richiamato implicitamente per l'onere di specificità: la Corte sottolinea che il ricorrente non ha indicato con precisione il fatto la cui erronea percezione avrebbe giustificato la revocazione
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e successive modifiche, comma 1-quater e art.1-bis)
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. è rimedio straordinario molto restrittivo: è ammessa solo per errori di fatto percettivi, evidenti e documentabili dagli atti, non per errori di diritto, di motivazione o diverse valutazioni.
- L'omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un motivo è revocabile solo se sussiste un errore percettivo netto (ad esempio la Corte non ha rilevato l'esistenza di un motivo comprovabile negli atti), non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione data dalla Corte.
- L'errore nella lettura o interpretazione di un atto interno (es. individuazione dell'oggetto del motivo) integra revocazione solo se esistono rappresentazioni divergenti inequivocabili tra la sentenza e gli atti, desumibili senza argomentazioni induttive.
- Controversie sul merito delle valutazioni probatorie o sulle questioni di diritto (ad es. valutazione della diligenza professionale e del quantum del compenso) non sono sanabili con la revocazione, che non può sostituirsi al sindacato di merito.
- Chi propone revocazione deve indicare con precisione il fatto erroneamente percepito, riferendolo chiaramente ai documenti di causa e dimostrare la evidente discrepanza; la mancata specificità comporta l'inammissibilità.
- La proposizione di ricorso per revocazione può comportare condanna alle spese e obblighi di contributo unificato aggiuntivo se il ricorso è dichiarato inammissibile.
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