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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13749/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per cassazione del Cottardo. Il ricorrente deduceva errore di fatto e revocazione per (1) omessa pronuncia/ultrapetizione della Corte d'appello e presunta errata individuazione dell'oggetto del motivo di appello (decadenza per tardiva denuncia dei vizi) e (2) presunta svista processuale circa la sussistenza e l'entità del credito riconosciuto al direttore dei lavori (contestazione del quantum degli onorari e dell'interpretazione del riconoscimento di debito), lamentando altresì violazioni dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1988 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori percettivi oggettivi e documentabili (art. 395 n.4 c.p.c.), e non per vizi di motivazione, di interpretazione o per contestazioni di diritto. Nel merito la Corte ha rilevato: (a) mancata prova che la S.C. non avesse esaminato il motivo relativo all'ultrapetizione o che vi fosse un errore percettivo sugli atti d'appello; (b) che la censura circa la decisione sul compenso non mostra un errore di fatto evidente ma piuttosto una diversa valutazione giuridica/fattuale non sindacabile in sede di revocazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    consentito solo per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4

    La norma limita la revocazione ad ipotesi di errore di fatto; la Corte ricorda che non è strumento per correggere errori di diritto o valutazioni critiche della motivazione

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Individua il vizio di errore di fatto come unica ragione di revocazione; la Corte richiede che l'errore sia percettivo, evidente e desumibile dagli atti senza necessità di indagini

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione per omessa pronuncia; la Corte precisa che l'omessa pronuncia può rilevare in revocazione solo se derivante da errore percettivo evidente, non per mera insoddisfazione rispetto alla motivazione

  • art. 360 nn. 1, 4 e 5 cod. proc. civ.

    Richiamati nella parte iniziale come rimando ai motivi di cassazione originari; la Corte evidenzia che le questioni di diritto dedotte in cassazione non trasformano un errore di valutazione in errore di fatto revocabile

  • art. 1988 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del compenso; la Corte osserva che la contestazione riguarda valutazioni di merito/diritto (errore in iudicando) non sanabili con revocazione per errore di fatto

  • art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

    Richiamato implicitamente per l'onere di specificità: la Corte sottolinea che il ricorrente non ha indicato con precisione il fatto la cui erronea percezione avrebbe giustificato la revocazione

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e successive modifiche, comma 1-quater e art.1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. è rimedio straordinario molto restrittivo: è ammessa solo per errori di fatto percettivi, evidenti e documentabili dagli atti, non per errori di diritto, di motivazione o diverse valutazioni.
  • L'omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un motivo è revocabile solo se sussiste un errore percettivo netto (ad esempio la Corte non ha rilevato l'esistenza di un motivo comprovabile negli atti), non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione data dalla Corte.
  • L'errore nella lettura o interpretazione di un atto interno (es. individuazione dell'oggetto del motivo) integra revocazione solo se esistono rappresentazioni divergenti inequivocabili tra la sentenza e gli atti, desumibili senza argomentazioni induttive.
  • Controversie sul merito delle valutazioni probatorie o sulle questioni di diritto (ad es. valutazione della diligenza professionale e del quantum del compenso) non sono sanabili con la revocazione, che non può sostituirsi al sindacato di merito.
  • Chi propone revocazione deve indicare con precisione il fatto erroneamente percepito, riferendolo chiaramente ai documenti di causa e dimostrare la evidente discrepanza; la mancata specificità comporta l'inammissibilità.
  • La proposizione di ricorso per revocazione può comportare condanna alle spese e obblighi di contributo unificato aggiuntivo se il ricorso è dichiarato inammissibile.

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