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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13739/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Decreto ingiuntivo per onorari emesso nel 2000 non opposto. Esecuzione iniziata nel 2012; Gargamelli ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo che il debito era stato estinto da un terzo (Giuseppe Storoni) in forza di una transazione e, in subordine, invocando la nullità del precetto per incertezza sulla notificazione. In primo grado il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione (escludendo alcune prove testimoniali richieste dall'opponente). In appello il Tribunale di Pesaro ha ammesso e acquisito le prove testimoniali (inclusa la testimonianza del presunto solvens) e ha ritenuto provato l'adempimento da parte del terzo, accogliendo l'opposizione. In cassazione Tonti ha censurato, tra l'altro, la violazione dell'art. 345 c.p.c. e ha dedotto che la controparte non aveva reiterato le istanze istruttorie rigettate in primo grado al momento della precisazione delle conclusioni (quindi le avrebbe rinunciate). La Corte di cassazione ha esaminato gli atti e ha rilevato l'assenza di prova certa della reiterazione (la comparsa conclusionsle del resistente era priva di timbri e la reiterazione risultava solo in cinque righe manoscritte non attestabili), con la conseguente presunzione di abbandono delle istanze istruttorie; perciò l'ammissione in appello delle prove derivanti da quelle istanze era illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'opposizione proposta da Alfredo Gargamelli per mancata prova dell'estinzione del credito. Ha inoltre condannato Gargamelli alla rifusione delle spese di primo grado (liquidate in euro 800 oltre 200 per spese vive, IVA, cassa forense e spese forfettarie), delle spese del grado di appello (euro 1.700 oltre 200 per spese vive, IVA, cassa forense e spese forfettarie) e delle spese del giudizio di legittimità (euro 1.200 oltre 200 per spese vive, IVA, cassa forense e spese forfettarie).

Norme richiamate

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Prescritto l'onere del ricorrente di indicare in modo specifico gli atti processuali su cui si fonda il ricorso. La Corte però interpreta gli atti nel loro complesso e, nel dubbio, preferisce decidere nel merito piuttosto che dichiarare l'inammissibilità formale.

  • art. 345 c.p.c.

    Costituisce la norma richiamata dal ricorrente nella censura (violazione e falsa applicazione): la Corte ha esaminato il vizio prospettato in relazione alla disciplina della prova e delle richieste istruttorie, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata reiterazione delle istanze istruttorie.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; è il rito invocato da Gargamelli per far valere l'estinzione del credito e le eccezioni sul precetto.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio per cui le spese seguono la soccombenza: applicato per liquidare le spese dei gradi di merito in favore del creditore vittorioso.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Norma applicata per addebitare le spese del giudizio di legittimità al soccombente.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Utilizzato come criterio per la liquidazione delle spese forensi e delle spese forfettarie nella quantificazione delle somme a carico del soccombente.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 2, Ordinanza n. 15029/2019 e Sez. 2, Sentenza n. 5741/2019)

    Principi consolidati secondo cui, se il giudice di primo grado non accoglie richieste istruttorie, la parte ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni; in caso contrario le richieste si intendono rinunciate e non possono essere riproposte in appello.

Massime di principio

  • Se in primo grado il giudice rigetta richieste istruttorie, la parte deve reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni: l'omessa reiterazione si presume rinuncia e impedisce la riproposizione in appello.
  • Gli atti depositati devono essere chiaramente timbrati e datati in cancelleria e privi di aggiunte non attestabili: appendici manoscritte non comprovate non sono idonee a dimostrare la tempestiva reiterazione di richieste istruttorie.
  • La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'ammissione in appello di prove che si fondano su istanze istruttorie ritenute rinunciate in primo grado è viziata e può comportare la riforma della decisione di appello.
  • Per provare l'estinzione del credito da parte di un terzo è necessario un materiale probatorio valido e regolarmente assunto; la sola testimonianza acquisita in appello sulla base di istanze non reiterate in primo grado può risultare insufficiente.
  • L'impugnazione in Cassazione basata su atti processuali richiede la specifica indicazione degli atti stessi (art. 366, n.6 c.p.c.), ma i giudici possono interpretare gli atti nel loro insieme per evitare decisioni meramente formali.

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