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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13748/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 30848/2018 della Corte di Cassazione, deducendo errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.: si sosteneva che la sentenza di legittimità n. 4574/2014 non aveva effettivamente deciso l'eccezione di prescrizione quinquennale (la eccezione era stata sollevata solo nella memoria illustrativa e al tempo del primo ricorso il termine quinquennale non era ancora maturato), per cui l'ordinanza del 2018 avrebbe erroneamente ritenuto l'esistenza del giudicato e precluso la riproposizione dell'eccezione nell'opposizione all'intimazione di pagamento di Euro 144,60.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha richiamato i rigorosi presupposti per la revocazione per errore di fatto (esistenza di una svista percettiva incontrovertibile tra la sentenza impugnata e gli atti, inesistenza di discussione processuale sul punto, carattere essenziale e decisivo dell'errore, e applicabilità al giudizio di legittimità), e ha ritenuto che la controversia riguardasse, al più, un errore di diritto o di valutazione sulla qualificazione della statuizione della sentenza del 2014 (rigetto vs inammissibilita'), ovvero un fatto che, se effettivamente relativo alla sentenza del 2014, doveva essere impugnato con revocazione di quella sentenza e non con riferimento all'ordinanza del 2018. Pertanto non sussisteva l'errore di fatto revocatorio richiesto; il ricorso è stato respinto. La Corte ha anche rilevato l'importazione procedurale relativa al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 e non si è pronunciata sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda i rigorosi presupposti per l'applicabilità del rimedio (errore di percezione incontrovertibile, assenza di discussione processuale sul fatto, error essentiale e decisivo, e oggetto riferito agli atti interni al giudizio di legittimità).

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso di revocazione e al rinvio alla pubblica udienza; la Corte ha applicato le regole procedurali previste per i procedimenti di revocazione.

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)

    Predisposizione normativa che ha consentito lo svolgimento della camera di consiglio senza discussione orale; citata per spiegare la modalità della trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art.1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo, in talune ipotesi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale norma.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è rimedio eccezionale e richiede una svista percettiva incontrovertibile tra la decisione e gli atti; mere divergenze interpretative o errori di diritto non la giustificano.
  • Se l'errore denunciato riguarda il contenuto o la supposizione di fatto di una sentenza anteriore, la revocazione deve mirare a quella sentenza e non a un provvedimento successivo che ne trae conseguenze.
  • La qualificazione della decisione precedente (ad es. rigetto di merito vs inammissibilità/irritualità) costituisce tipicamente questione di diritto/valutazione e non errore di fatto; tali questioni vanno normalmente impugnate con gli ordinari mezzi, non con la revocazione per errore di fatto.
  • Quando una eccezione di prescrizione è stata già decisa con efficacia di giudicato, non può essere riproposta nel successivo procedimento; se la decisione antecedente ha omesso o qualificato come tardiva la proposizione dell'eccezione, occorre valutare se si tratta di inammissibilità o di decisione sul merito prima di tentare una riapertura.
  • In casi analoghi, valutare anzitutto se il profilo contestato sia un fatto incontrovertibile desumibile dagli atti (necessario per la revocazione) o una controversia di diritto/evidenza argomentativa, nel qual caso conviene impugnare con i mezzi ordinari contro la decisione che presenta l'eventuale errore.

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