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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33570/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, rigetta il quinto motivo e accoglie il sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per il riesame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimite0.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall27impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l27anno d27imposta 2005, emesso nei confronti di un tassista sulla base di una ricostruzione induttiva dei ricavi. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimite0 dell27atto, ritenendo attendibile il ragionamento presuntivo dell27Ufficio, fondato su elementi indiziari e su un parametro di ricostruzione della abcorsa mediabb, nonostante la congruite0 rispetto agli studi di settore e ritenendo inattendibili i dati dichiarati. Il ricorrente propone sei motivi: (1) violazione dell27art. 7, comma 1, L. 212/2000 per mancata allegazione all27avviso dei documenti richiamati; (2) omessa pronuncia sul punto da parte della CTR; (3) violazione dell27art. 5 d.lgs. 218/1997 e di altre norme per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; (4) omessa pronuncia sulla mancata attivazione del contraddittorio; (5) violazione dell27art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993 e dei criteri presuntivi, per avere la CTR ritenuto provate gravi incongruenze sulla base di indizi privi di gravità, precisione e concordanza; (6) violazione dell27art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto correttamente fondato l27accertamento su presunzioni dotate dei requisiti legali. La Corte giudica inammissibili i primi quattro motivi per difetto di specificite0 e perche9 deducono questioni non risultanti dalla sentenza impugnata senza dimostrare dove e quando siano state ritualmente introdotte; respinge il quinto motivo, affermando che un accertamento induttivo puf2 fondarsi anche su elementi ulteriori e prevalenti rispetto agli studi di settore e che, a fronte di contabilite0 inattendibile e antieconomicite0, si sposta sul contribuente l27onere di provare la regolarite0 delle operazioni; accoglie invece il sesto motivo perche9 la CTR ha utilizzato un ragionamento presuntivo senza verificare adeguatamente gravità e concordanza degli indizi, in particolare l27attendibilite0 del parametro della abcorsa mediabb, dato che non puf2 essere assunto a base dell27accertamento senza prova della sua ricorrenza statistica nel contesto di riferimento. La sentenza impugnata e8 quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Gli atti richiamati nell27avviso di accertamento devono essere allegati; tuttavia, nel caso esaminato la censura e8 stata dichiarata inammissibile per difetto di specificite0 e per mancata dimostrazione della rituale deduzione nei gradi di merito.

  • art. 5 d.lgs. 218/1997

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non esamina il merito della censura per inammissibilite0.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993

    Gli accertamenti possono fondarsi su gravi incongruenze; la Corte precisa che, quando emergano elementi indiziari ulteriori e prevalenti rispetto agli studi di settore, l27accertamento assume natura induttiva autonoma e l27onere della prova contraria ricade sul contribuente.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    La rettifica del reddito puf2 essere sostenuta da presunzioni, ma il giudice di merito deve verificare concretamente la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere sorrette da un ragionamento probabilistico fondato su fatti noti che rendano altamente verosimile il fatto ignoto; e8 censurabile la decisione che attribuisca valore probatorio a dati non adeguatamente verificati o meramente ipotetici.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la mancata allegazione all27avviso di accertamento dei documenti richiamati puf2 essere fatta valere solo con una censura specifica e autosufficiente, che indichi chiaramente dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Le doglianze di omessa pronuncia sono inammissibili quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non precisano il contenuto del motivo di appello rimasto pretermesso.
  • Un accertamento induttivo non e8 escluso dalla conformite0 formale ai parametri degli studi di settore: se emergono elementi ulteriori e prevalenti che rendono inattendibili i dati dichiarati, l27Amministrazione puf2 procedere a rettifica anche sulla base di presunzioni semplici.
  • Quando il Fisco contesta l27antieconomicità o l27inattendibilità complessiva della contabilite0, si sposta sul contribuente l27onere di dimostrare la regolarite0 delle operazioni e la correttezza fiscale della propria ricostruzione.
  • Le presunzioni semplici sono validamente utilizzabili solo se il giudice verifichi in concreto la gravità, precisione e concordanza degli indizi; non e8 sufficiente un richiamo astratto alla fonte del dato o alla sua diffusione.
  • Un parametro tecnico o statistico impiegato per ricostruire il reddito imponibile deve essere supportato da elementi che ne dimostrino l27attendibilite0 nel contesto economico e temporale di riferimento; in difetto, il ragionamento presuntivo e8 censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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