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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29262/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un commerciante al dettaglio un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, fondato sugli esiti di un PVC concernente anche annualità pregresse. L'Ufficio aveva contestato ricavi non dichiarati, ricostruiti attraverso il confronto tra rimanenze iniziali e finali, documentazione di magazzino non ufficiale acquisita durante la verifica e riscontri fisici delle merci. I giudici di merito avevano confermato l'atto, e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. I primi tre denunciavano l'illegittimità dell'accertamento induttivo o analitico-induttivo e vizi di omessa pronuncia/motivazione; i motivi dal quarto al settimo contestavano la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, la percentuale di ricarico, la valutazione delle prove e l'asserita violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione probatoria; gli ultimi quattro censuravano l'uso della percentuale di ricarico del 66,67%, la rilevanza delle dichiarazioni rese dal contribuente e dalla moglie in sede di verifica, la mancata querela di falso contro i verbali e le modalità di verifica/sottoscrizione del PVC, oltre alla dedotta violazione dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per genericità, difetto di specificità e, comunque, infondatezza, osservando che l'accertamento analitico-induttivo è compatibile anche con una contabilità formalmente regolare quando vi sia parziale inattendibilità dei dati, e che nel caso concreto l'inattendibilità riguardava le rimanenze. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato anche il profilo dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e non era incorsa in omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal quarto al settimo perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e perché non sussisteva inversione dell'onere della prova né una denunciata violazione sussumibile degli artt. 2727 e 2729 c.c. Ha infine respinto gli ultimi quattro motivi, rilevando che la percentuale di ricarico era sorretta, tra l'altro, da dichiarazioni del contribuente e della moglie rese in verifica, qualificabili come confessione stragiudiziale, e che era legittimo valorizzare la mancata proposizione di querela di falso avverso i verbali contenenti tali dichiarazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    art. 39, primo comma, lett. d)

    consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando i dati siano parzialmente inattendibili, incompleti, falsi o inesatti.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    la CTR ha trattato la compatibilità di tale accertamento parziale con l'accertamento induttivo praticato; la Cassazione ha ritenuto il profilo non eccentrico rispetto al thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è infondata se la decisione di merito ha comunque rigettato, anche implicitamente, la censura oggetto di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando valuti liberamente le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la scelta e la valutazione del materiale probatorio rientrano nei poteri del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto non vi è stata inversione dell'onere, essendo l'Ufficio onerato della prova e il contribuente titolare di prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione nella valutazione delle presunzioni; non è consentita una nuova valutazione dell'idoneità degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è apprezzamento di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio di sussunzione.

  • art. 2735 c.c.

    le dichiarazioni rese dal contribuente nel corso dell'attività istruttoria possono valere come confessione stragiudiziale e costituire prova diretta del maggior imponibile.

  • art. 2700 c.c.

    i verbali non sono contestabili nel loro contenuto senza esperire querela di falso, ove si voglia mettere in discussione la provenienza o la veridicità delle attestazioni ivi contenute.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    la censura fondata sulle modalità di verifica e sottoscrizione del PVC è ritenuta generica e non idonea a infirmare la paternità o autenticità delle dichiarazioni sottoscritte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità processuali, omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione meramente apparente non consente accoglimento se la questione giuridica sottostante è comunque infondata e la decisione può essere corretta in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione o la decisione quando la questione di diritto sia comunque da disattendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando specifici dati contabili risultino parzialmente inattendibili e l'inattendibilità emerga da riscontri documentali o fisici.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione dei fatti o delle prove: il ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La doglianza di omessa pronuncia è infondata se la decisione di merito contiene un rigetto espresso o implicito della questione; la mera insoddisfazione per la motivazione non integra di per sé un vizio ex art. 112 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando l'onere probatorio sia stato posto a carico della parte sbagliata; non quando il giudice valuti le prove e attribuisca maggiore convincimento ad alcune di esse.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è tipicamente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il vizio di sussunzione.
  • Le dichiarazioni rese dal contribuente nel corso della verifica possono assumere il valore di confessione stragiudiziale e costituire prova diretta del maggior imponibile, senza necessità di ulteriori riscontri, salvo contestazioni specifiche e rituali.
  • Per contestare il contenuto dei verbali che riportano dichiarazioni rilevanti ai fini dell'accertamento non basta una contestazione generica: occorre agire con gli strumenti processuali idonei a mettere in discussione la loro efficacia probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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