Cassazione Civile, Ordinanza n. 29262/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un commerciante al dettaglio un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, fondato sugli esiti di un PVC concernente anche annualità pregresse. L'Ufficio aveva contestato ricavi non dichiarati, ricostruiti attraverso il confronto tra rimanenze iniziali e finali, documentazione di magazzino non ufficiale acquisita durante la verifica e riscontri fisici delle merci. I giudici di merito avevano confermato l'atto, e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. I primi tre denunciavano l'illegittimità dell'accertamento induttivo o analitico-induttivo e vizi di omessa pronuncia/motivazione; i motivi dal quarto al settimo contestavano la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, la percentuale di ricarico, la valutazione delle prove e l'asserita violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione probatoria; gli ultimi quattro censuravano l'uso della percentuale di ricarico del 66,67%, la rilevanza delle dichiarazioni rese dal contribuente e dalla moglie in sede di verifica, la mancata querela di falso contro i verbali e le modalità di verifica/sottoscrizione del PVC, oltre alla dedotta violazione dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per genericità, difetto di specificità e, comunque, infondatezza, osservando che l'accertamento analitico-induttivo è compatibile anche con una contabilità formalmente regolare quando vi sia parziale inattendibilità dei dati, e che nel caso concreto l'inattendibilità riguardava le rimanenze. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato anche il profilo dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e non era incorsa in omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal quarto al settimo perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e perché non sussisteva inversione dell'onere della prova né una denunciata violazione sussumibile degli artt. 2727 e 2729 c.c. Ha infine respinto gli ultimi quattro motivi, rilevando che la percentuale di ricarico era sorretta, tra l'altro, da dichiarazioni del contribuente e della moglie rese in verifica, qualificabili come confessione stragiudiziale, e che era legittimo valorizzare la mancata proposizione di querela di falso avverso i verbali contenenti tali dichiarazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, primo comma, lett. d)
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando i dati siano parzialmente inattendibili, incompleti, falsi o inesatti.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
la CTR ha trattato la compatibilità di tale accertamento parziale con l'accertamento induttivo praticato; la Cassazione ha ritenuto il profilo non eccentrico rispetto al thema decidendum.
la doglianza di omessa pronuncia è infondata se la decisione di merito ha comunque rigettato, anche implicitamente, la censura oggetto di appello.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando valuti liberamente le prove acquisite.
la scelta e la valutazione del materiale probatorio rientrano nei poteri del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
la violazione ricorre solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto non vi è stata inversione dell'onere, essendo l'Ufficio onerato della prova e il contribuente titolare di prova contraria.
in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione nella valutazione delle presunzioni; non è consentita una nuova valutazione dell'idoneità degli indizi.
la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è apprezzamento di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio di sussunzione.
le dichiarazioni rese dal contribuente nel corso dell'attività istruttoria possono valere come confessione stragiudiziale e costituire prova diretta del maggior imponibile.
i verbali non sono contestabili nel loro contenuto senza esperire querela di falso, ove si voglia mettere in discussione la provenienza o la veridicità delle attestazioni ivi contenute.
la censura fondata sulle modalità di verifica e sottoscrizione del PVC è ritenuta generica e non idonea a infirmare la paternità o autenticità delle dichiarazioni sottoscritte.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità processuali, omessa pronuncia o motivazione apparente.
la motivazione meramente apparente non consente accoglimento se la questione giuridica sottostante è comunque infondata e la decisione può essere corretta in cassazione.
la Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione o la decisione quando la questione di diritto sia comunque da disattendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando specifici dati contabili risultino parzialmente inattendibili e l'inattendibilità emerga da riscontri documentali o fisici.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione dei fatti o delle prove: il ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata se la decisione di merito contiene un rigetto espresso o implicito della questione; la mera insoddisfazione per la motivazione non integra di per sé un vizio ex art. 112 c.p.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando l'onere probatorio sia stato posto a carico della parte sbagliata; non quando il giudice valuti le prove e attribuisca maggiore convincimento ad alcune di esse.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è tipicamente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il vizio di sussunzione.
- Le dichiarazioni rese dal contribuente nel corso della verifica possono assumere il valore di confessione stragiudiziale e costituire prova diretta del maggior imponibile, senza necessità di ulteriori riscontri, salvo contestazioni specifiche e rituali.
- Per contestare il contenuto dei verbali che riportano dichiarazioni rilevanti ai fini dell'accertamento non basta una contestazione generica: occorre agire con gli strumenti processuali idonei a mettere in discussione la loro efficacia probatoria.
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