Sentenza del 14/10/2015 n. 20649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.B. ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia n. 30/31/13, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, relativo all’IRPEF per gli anni 2006 e 2007. Con quattro motivi ha contestato: l’omessa considerazione dei redditi del nucleo familiare, della vendita della precedente abitazione e di un mutuo di 215.000 euro, nonché la valutazione della documentazione e delle spese sostenute dal coniuge; la carenza di motivazione dell’avviso rispetto alle contestazioni formulate nel contraddittorio preventivo; l’affermazione della CTR secondo cui le allegazioni non erano documentate; e l’applicazione delle tabelle introdotte dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento, considerato il nucleo familiare e giudicato non idonea la documentazione a provare che il coniuge sostenesse più del 50% delle spese di gestione; tali valutazioni di merito non erano state specificamente censurate. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato né le contestazioni formulate nel contraddittorio né i passaggi dell’avviso asseritamente carenti. Il terzo è infondato: la CTR intendeva che mancava documentazione a sostegno della specifica allegazione sulle maggiori spese del coniuge, non che mancasse qualsiasi prova documentale. Il quarto è inammissibile perché la questione sulle nuove tabelle non era stata proposta nei giudizi di merito e non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione. La contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia 3.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e a versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La decisione impugnata proveniva dalla CTR della Lombardia, che aveva confermato il rigetto pronunciato in primo grado.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4 e 6
Una volta che la CTR abbia ritenuto, con valutazione di merito che non risulta specificamente censurata sotto il profilo della congruità ed adeguatezza della motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5), che l'ufficio aveva sufficientemente motivato l'accertamento sintetico, specificando gli indici di ricchezza e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte la statuizione di legittimità del provvedimento di rettifica, non dovendo, detto accertamento, essere preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente (Cass. 12158/14).
Nell’accertamento sintetico basato su indici di capacità contributiva, è sufficiente che l’Ufficio indichi gli elementi e la loro astratta attitudine a rivelare redditi non dichiarati; non è necessario verificare analiticamente, prima della rettifica, la congruità di ogni singola voce di reddito dichiarata. Spetta al contribuente fornire prova contraria idonea, anche ai sensi del comma 6.
D.M. 10 settembre 1992; D.M. 11 novembre 1992; D.M. 21 settembre 1999
La CTR ha infatti affermato, da un lato, che l'accertamento era adeguatamente motivato, in quanto indicava, in modo chiaro e dettagliato, gli elementi posti a fondamento dell'accertamento induttivo, indicando gli indici di capacità contributiva, in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e dei D.M. 10 settembre 1992 , D.M. 11 novembre 1992, e D.M. 21 settembre 1992 , e dall'altro che la contribuente non aveva assolto all'onere di prova contraria sulla stessa gravante, considerata l'inidoneità della documentazione prodotta.
I decreti ministeriali costituiscono il quadro parametrico degli indici utilizzati per l’accertamento sintetico. Nel caso deciso, l’indicazione chiara e dettagliata degli indici e degli elementi applicati è stata ritenuta sufficiente, fermo restando l’onere del contribuente di contrastare la presunzione con documentazione adeguata.
Legge n. 241/1990, art. 3, comma 2
Conviene premettere che, in presenza di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 2 (Cass. 327/06)
Quando l’accertamento si fonda su dati certi e incontestati e su parametri generali del redditometro, non è richiesta una motivazione analitica dei criteri utilizzati per determinare ciascuna posta sintetica; devono però essere identificabili gli elementi posti a fondamento della pretesa.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Una volta che la CTR abbia ritenuto, con valutazione di merito che non risulta specificamente censurata sotto il profilo della congruità ed adeguatezza della motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5), che l'ufficio aveva sufficientemente motivato l'accertamento sintetico, specificando gli indici di ricchezza e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte la statuizione di legittimità del provvedimento di rettifica, non dovendo, detto accertamento, essere preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente (Cass. 12158/14).
La contestazione in Cassazione di una valutazione di merito sulla sufficienza della motivazione o sull’idoneità della prova deve investire in modo specifico la motivazione nei limiti del vizio dedotto; il semplice dissenso dalla valutazione della CTR non consente di rimetterla in discussione.
La contribuente aveva invocato la norma per sostenere la nullità dell’avviso per carenza motivazionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava né le contestazioni del contraddittorio né i passaggi dell’avviso che sarebbero stati carenti. La pronuncia non enuncia un’interpretazione autonoma della disposizione.
La norma era richiamata nel terzo motivo, ma la censura è stata respinta perché non coglieva il significato della decisione di merito: la CTR aveva rilevato la mancanza di documentazione a sostegno delle specifiche allegazioni sulle spese del coniuge, non l’assenza assoluta di documenti.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Le doglianze di violazione di legge non consentono di rimettere in discussione valutazioni di fatto della CTR quando non siano formulate le specifiche censure processualmente necessarie; nel caso, il richiamo alla documentazione non indicava adeguatamente la sua rilevanza né l’errore attribuito al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 378
La disposizione è menzionata soltanto quale base della memoria depositata dalla contribuente; la sentenza non ne ricava un principio decisorio.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Il ricorso per cassazione deve denunciare una violazione di legge pertinente alla ratio della decisione; la censura non può essere accolta se non coglie tale ratio o se introduce una questione nuova.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto integrale del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel redditometro, una volta individuati elementi certi e indici di capacità contributiva applicabili, l’Amministrazione non deve ricostruire analiticamente ogni cespite dichiarato; il contribuente deve invece fornire prova contraria concreta e documentata dell’inesistenza o della minore entità del reddito presunto.
- La sola appartenenza al medesimo nucleo familiare o l’affermazione che il coniuge abbia sostenuto una quota maggiore delle spese non bastano: occorre documentare in modo specifico chi abbia sostenuto i costi e in quale misura.
- Per contestare in Cassazione la motivazione di un avviso rispetto al contraddittorio preventivo, il ricorrente deve riportare almeno i punti essenziali delle contestazioni e i passaggi dell’atto che non vi avrebbero risposto; altrimenti la censura può essere inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura deve confrontarsi con la ratio effettiva della pronuncia impugnata: una decisione che rileva l’insufficienza della prova su una specifica allegazione non equivale ad affermare che non esista alcuna documentazione.
- Una questione non sollevata nei giudizi di merito non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione; per evitare l’inammissibilità per novità, occorre indicare in quale atto del giudizio precedente la questione sia stata proposta.
- Il mancato accoglimento del ricorso può comportare sia la rifusione delle spese alla parte resistente sia, ricorrendone i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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