Sentenza del 14/10/2015 n. 20657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.C. chiedeva il rimborso dell’IRPEF che riteneva indebitamente trattenuta sulla quota del 12,50% della pensione integrativa, che assumeva esente da imposizione. Le istanze riguardavano il 1998 (presentata il 15 marzo 2003) e il 1999 e 2000 (indicata nella ricostruzione processuale come presentata il 31 maggio 2007; la sentenza riporta anche, nella motivazione della CTR, la data del 29 ottobre 2005). La CTP di Bari aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto; la CTR Puglia, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva dichiarato improcedibile il ricorso per tardività delle istanze rispetto al termine quadriennale. In Cassazione il contribuente ha contestato: 1) un asserito contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza della CTR, poiché questa aveva riconosciuto il giudicato nei confronti del sostituto d’imposta ma dichiarato improcedibile il ricorso contro l’Agenzia; 2) l’insufficienza della motivazione sulla tardività, sostenendo di aver richiesto al sostituto le certificazioni per il 1999 e il 2000 nell’ottobre 2003, entro il termine di 48 mesi.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione: non essendo stata notificata la sentenza della CTR, il termine breve non decorreva e la precedente richiesta di correzione di errore materiale non valeva come notificazione. Ha rigettato il primo motivo: non vi era contrasto tra motivazione e dispositivo, perché il giudicato formatosi nei confronti di Intesa Sanpaolo riguardava il rapporto con il sostituto, mentre la declaratoria di improcedibilità riguardava il distinto rapporto con l’Agenzia, il cui appello era stato esaminato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la decisione della CTR si fondava sul decorso oggettivo del termine quadriennale dal versamento delle ritenute, mentre il riferimento alla richiesta di certificazioni al sostituto era solo ad abundantiam e non costituiva la ragione della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva in Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, fondata esclusivamente sull'oggettivo decorso del termine quadriennale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 per proporre istanza di rimborso dal momento del versamento della ritenuta;
Il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorre dal versamento della ritenuta. La richiesta di documenti o certificazioni al sostituto d’imposta non sposta, di per sé, tale decorrenza.
Codice di procedura civile, art. 327
Preliminarmente va affermata la tempestività della proposizione del presente ricorso per Cassazione, notificato in data 1-7-2010, e quindi entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ratione temporis vigente (sentenza impugnata depositata il 10 luglio 2009, non notificata);
In assenza di notificazione della sentenza impugnata, la tempestività del ricorso è valutata in base al termine lungo applicabile ratione temporis, decorrente dalla pubblicazione della decisione.
Codice di procedura civile, art. 326
al riguardo va, invero, precisato che, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza legali equipollenti, sicchè a nulla rileva la precedente proposizione - da parte del contribuente - del ricorso per correzione di errore materiale.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; una forma diversa di conoscenza, compresa la presentazione di un’istanza di correzione di errore materiale, non la sostituisce.
Massime di principio
- Per le istanze di rimborso delle ritenute, il termine decadenziale previsto dalla norma decorre dal versamento: l’attesa di documenti o certificazioni dal sostituto d’imposta non è stata ritenuta idonea a farlo decorrere più tardi.
- Quando la motivazione chiarisce che la decisione riguarda rapporti processuali distinti, la declaratoria riferita a una parte non è necessariamente in contraddizione con il giudicato formatosi nei confronti di un’altra parte.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se attacca un’osservazione svolta ad abundantiam anziché la ragione determinante della decisione.
- La conoscenza della sentenza acquisita in altro modo non equivale alla sua notificazione ai fini del termine breve d’impugnazione; la tempestività va verificata applicando il termine processuale pertinente.
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