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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato un condono tombale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002 per le imposte dirette relative agli anni 1997-2001 e per l'IVA relativa agli anni 1998-2001, versando somme inferiori a quelle dovute. L'Ufficio aveva respinto l'istanza; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 134/45/07, depositata il 3 dicembre 2007, aveva riformato la decisione e annullato il diniego. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289/2002: secondo l'Ufficio, il versamento incompleto impediva la validità della definizione. La Cassazione ha distinto tra imposte dirette e IVA, considerando inoltre l'incompatibilità europea del condono IVA.

La decisione

La Corte di cassazione, Quinta sezione civile, con decisione del 21 maggio 2015 depositata il 14 ottobre 2015, ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Per le imposte dirette ha rigettato il ricorso dell'Ufficio: il condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 non è subordinato al pagamento integrale, sicché il diniego era illegittimo. Per l'IVA ha invece accolto il ricorso, perché l'applicazione del condono in tale ambito è incompatibile con il diritto dell'Unione; ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all'IVA. Le spese di tutti i gradi, compreso quello di legittimità, sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema in esame ed ha chiarito definitivamente che il pagamento integrale delle somme dovute è richiesto soltanto nell'ipotesi di cui alla L. 289 del 2002, art. 9 bis e non invece nell'ipotesi di condono di cui all'art. 9 della stessa legge, di cui si tratta nella fattispecie.

    Per il condono dell'art. 9, relativo alla definizione agevolata delle imposte, il pagamento integrale non costituisce condizione di efficacia; la regola dell'integralità del pagamento propria dell'art. 9-bis non può essere estesa analogicamente.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16 - che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perchè connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista dall'art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata.

    Il condono dell'art. 9-bis riguarda omessi o tardivi versamenti e produce l'esclusione delle sanzioni solo se quanto dovuto viene pagato integralmente nei termini e modi previsti, anche in forma rateale. Il mancato pagamento, o il pagamento non integrale, rende inefficace l'istanza.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    La normativa in tema di condono deve pertanto essere disapplicata, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la 6 direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate.

    Le disposizioni nazionali che consentono di condonare l'IVA, rinunciando alla riscossione di crediti già accertati o delle relative sanzioni, devono essere disapplicate nella misura in cui contrastano con gli obblighi europei di riscossione e controllo dell'imposta.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a quanto accolto senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo in relazione al solo tributo IVA.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Occorre distinguere il condono dell'art. 9 della legge n. 289/2002 da quello dell'art. 9-bis: nel primo, il pagamento non integrale non determina automaticamente l'inefficacia della definizione per le imposte dirette; nel secondo, l'integrale pagamento è condizione per ottenere il beneficio.
  • Le regole favorevoli previste per una specifica forma di condono non si estendono automaticamente a un'altra forma, soprattutto quando si tratta di disposizioni eccezionali.
  • Un condono nazionale dell'IVA che comporti la rinuncia definitiva alla riscossione del tributo o delle sanzioni incompatibili con il diritto dell'Unione non può essere applicato: il giudice deve disapplicare la norma interna nella parte incompatibile.
  • In una controversia che comprende più tributi, l'esito del condono può essere diverso per ciascuno: la definizione può essere valida per le imposte dirette e non produrre effetti per l'IVA.

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