Sentenza del 14/10/2015 n. 20639 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Decisioni delle commissioni tributarie provinciali - Appellabilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'appellabilità della decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza della società. Quest'ultima chiedeva l'attuazione di una sentenza definitiva che le aveva riconosciuto l'esenzione decennale da IRPEG e ILOR ai sensi degli artt. 101 e 105 del D.P.R. n. 218/1978; inoltre, era passato in giudicato l'annullamento per difetto di motivazione del diniego di autotutela. La CTR Campania aveva accolto l'appello della società, ordinando all'Ufficio di annullare gli atti impositivi entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. L'Agenzia ha contestato, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello, sostenendo che l'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992 ammette soltanto il ricorso per cassazione contro le decisioni rese in ottemperanza.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero per difetto di legittimazione. Quanto al ricorso dell'Agenzia, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il quesito di diritto non rispettava l'art. 366-bis c.p.c.; ha accolto il secondo motivo: contro le decisioni delle commissioni tributarie provinciali in materia di ottemperanza non è ammesso appello, qualunque sia il loro contenuto, ma soltanto ricorso per cassazione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio; le spese del giudizio di appello e di cassazione sono state compensate, così come quelle relative al ricorso del Ministero.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 70, comma 10
L'esegesi dell'art. 70 in esame nel senso della ammissibilità, in ogni caso, del solo rimedio del ricorso per cassazione ha il pregio, invece, di attribuire coerenza sistematica all'istituto, al di là della non felice formulazione letterale della norma (senza determinare, d'altro canto, vuoti di tutela), dovendosi configurare le decisioni in tema di ottemperanza, quale che sia il giudice che l'abbia emesse, come pronunce in unico grado.
Le decisioni rese in sede di ottemperanza dalle commissioni tributarie, comprese quelle di rigetto o d'inammissibilità pronunciate dalle commissioni provinciali, non sono appellabili. Il rimedio è il ricorso per cassazione, così da mantenere coerente il sistema e assicurare tutela anche quando la decisione non abbia contenuto attuativo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il quesito deve essere cioè idoneo a consentire al giudice di legittimità, sulla base della sua sola lettura, di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.
Il quesito di diritto deve esporre in modo autosufficiente e chiaro l'errore imputato alla decisione e la regola alternativa proposta; se non consente alla Cassazione di formulare un principio applicabile anche ad altri casi, il motivo è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
La disposizione è richiamata quale base per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, una volta accertato che l'appello contro la pronuncia provinciale di ottemperanza non era consentito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, la decisione della commissione provinciale non diventa appellabile solo perché rigetta o dichiara inammissibile il ricorso: il rimedio è il ricorso per cassazione, indipendentemente dall'esito e dal giudice tributario che ha deciso.
- Nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. deve individuare con chiarezza l'errore denunciato e la regola giuridica che si ritiene corretta; un quesito generico o non autosufficiente comporta l'inammissibilità del motivo.
- La legittimazione a ricorrere spetta alla parte del giudizio impugnato; un'amministrazione che non vi abbia partecipato non può impugnare la decisione.
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