Sentenza del 14/10/2015 n. 20640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego, disposto dall’Agenzia delle entrate il 9 ottobre 2006, del rimborso di un credito IVA di 22.637 euro, richiesto il 23 settembre 2004 e maturato nel 1993 (indicato nel ricorso dell’Agenzia anche come credito del 1994), riportato nelle dichiarazioni annuali successive. L’Ufficio aveva contestato la mancata produzione della documentazione e sostenuto che fosse ammesso soltanto il rimborso dell’eccedenza triennale previsto dall’art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972. La curatela aveva invece sostenuto che il credito fosse rimborsabile per cessazione dell’attività della curatela, ai sensi dell’art. 35, comma 4. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della C.T.P. di Varese e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della C.T.R. della Lombardia, l’Agenzia ha proposto quattro motivi: due denunce di omessa motivazione sulla qualificazione della richiesta e sulla mancata contestazione del credito, e due censure di violazione dell’art. 30, comma 4, in merito ai termini di rimborso e alla loro applicazione dopo la cessazione dell’impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi, senza decidere nel merito se il credito fosse effettivamente rimborsabile. La sentenza d’appello era soggetta all’art. 366-bis c.p.c.: i primi e il quarto motivo erano privi del necessario momento di sintesi; i quesiti di diritto del secondo e del terzo erano generici, non collegati alle specifiche statuizioni impugnate e fondati sull’erroneo presupposto che la decisione d’appello riguardasse il rimborso dell’eccedenza triennale, mentre essa si fondava sulla cessazione dell’attività ex art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, di cui 150 per esborsi, oltre accessori di legge. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla curatela.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Tale disposizione, nella consolidata lettura datane dalla giurisprudenza di questa Corte, richiede che i vizi riconducibili all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3) e 4) siano corredati, appunto, da un "quesito di diritto" contenente, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare.
Per i motivi di violazione di legge il quesito deve riassumere i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice di merito e quella alternativa che si ritiene corretta. Se manca tale struttura, il motivo è inammissibile.
Art. 366-bis c.p.c., requisito del momento di sintesi per i motivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Analogamente, per i motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, è richiesta - sempre a pena di inammissibilità - la formulazione del c.d. "momento di sintesi" (o "quesito di fatto"), consistente in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo e che sostanzi un quid pluris rispetto all'illustrazione del mezzo.
La censura motivazionale deve contenere una sezione autonoma e distinta che individui con chiarezza il fatto controverso e decisivo e spieghi perché la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria. Non è sufficiente che tali elementi siano ricavabili dal testo complessivo del motivo.
Art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972
essi muovono inoltre dal presupposto che si verta in tema di rimborso Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4, (c.d. eccedenza triennale), quando invece la sentenza impugnata si fonda espressamente sull'applicazione della diversa tipologia di rimborso Iva per cessazione dell'attività, di cui all'art. 35, comma 4, dello stesso D.P.R..
La sentenza d’appello aveva qualificato la richiesta come rimborso conseguente alla cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 35, comma 4, e non come rimborso dell’eccedenza triennale. La Cassazione rileva questa diversa base giuridica per valutare l’inadeguatezza dei motivi dell’Agenzia, ma non decide nel merito i presupposti del rimborso.
Art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972
La norma era invocata dall’Agenzia per sostenere che il rimborso richiesto fosse soggetto alla disciplina dell’eccedenza triennale. La Corte non ne interpreta nel merito termini o presupposti: dichiara inammissibili le censure perché i quesiti erano generici e assumevano una qualificazione della domanda diversa da quella posta a fondamento della sentenza impugnata.
Art. 58, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69
Tutti i motivi sono inammissibili, per mancata o incongrua formulazione dei quesiti, trattandosi di sentenza d'appello pacificamente soggetta, ratione temporis, alla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, e quindi al regime dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (poi abrogato).
La disciplina transitoria rendeva applicabile al ricorso il requisito dell’art. 366-bis c.p.c., benché tale disposizione fosse stata successivamente abrogata. La sua applicabilità temporale ha quindi determinato la valutazione di ammissibilità dei motivi secondo i requisiti di quesito di diritto e momento di sintesi.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure dell’Agenzia erano rispettivamente formulate come violazioni di legge e vizi di motivazione. La Corte richiama le diverse modalità richieste per ciascuna categoria: quesito di diritto per le prime e momento di sintesi per le seconde.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama nell’enunciare i requisiti del quesito di diritto per i vizi processuali, ma nel caso concreto non qualifica i motivi dell’Agenzia come censure autonome riconducibili a tale numero.
Massime di principio
- Nel regime processuale applicabile ratione temporis, un ricorso per cassazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c. deve rispettare requisiti formali specifici: il motivo di violazione di legge necessita di un quesito concreto, mentre quello motivazionale richiede un momento di sintesi autonomo. La mancanza può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
- Il quesito di diritto non può essere astratto o generico: deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e indicare quale statuizione avrebbe applicato una regola errata e quale regola alternativa dovrebbe applicarsi.
- Prima di contestare in cassazione la disciplina applicata, occorre individuare correttamente la tipologia giuridica della domanda accolta in appello. Qui la decisione si fondava sulla cessazione dell’attività e non sul rimborso dell’eccedenza triennale; contestare soltanto quest’ultimo regime non affrontava la ratio decidendi.
- Una pronuncia di inammissibilità non accerta necessariamente la fondatezza sostanziale del diritto al rimborso: lascia ferma la decisione di merito favorevole al contribuente per ragioni processuali, senza creare una decisione della Cassazione sui presupposti sostanziali del credito.
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