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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasceva dalla cartella di pagamento notificata l'11 giugno 2005 a B.M. per IVA 1999. La contribuente contestava di poter essere chiamata a rispondere personalmente del debito societario: aveva ceduto le quote e receduto nel 2002, mentre la società era rimasta in attività; inoltre, sosteneva di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento. L'Agenzia affermava che l'accertamento era stato notificato alla società, divenuta CEDIS di Arlandi Biagio, e che la cartella era stata notificata sia alla società sia alla socia. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della C.T.P. di Torino e il rigetto dell'appello dell'Agenzia da parte della C.T.R. del Piemonte, l'Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi, tra cui la violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestazioni sulla responsabilità della socia. La Corte ha rilevato preliminarmente che l'Agenzia non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia, perché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento impediva di provare la consegna del ricorso alla destinataria e la regolare instaurazione del contraddittorio. Ha precisato che, in questo caso, l'omissione determina l'inesistenza della notificazione, non una semplice nullità sanabile mediante rinnovazione. La sentenza della C.T.R. del Piemonte, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente, è quindi rimasta ferma. Solo ad abundantiam, la Corte ha osservato che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza, il secondo e il quinto per mancanza del momento di sintesi richiesto per le censure motivazionali, il terzo e il quarto perché non coglievano la ragione effettiva della decisione, ossia la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento alla società. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non si era costituita.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c. e Legge 20 novembre 1982, n. 890

    la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, la cui prova va fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890

    La spedizione dell'atto non basta a dimostrare il perfezionamento della notificazione verso il destinatario: occorre l'avviso di ricevimento, che attesta la consegna, la data e l'identità e idoneità di chi ha ricevuto il plico.

  • Art. 369 c.p.c.

    l'avviso di ricevimento del plico postale, contenente l'atto di impugnazione, non risulti depositato presso la cancelleria, in allegato al ricorso, nel termine di giorni venti dalla notificazione

    Nel giudizio di cassazione l'avviso di ricevimento va depositato con il ricorso entro il termine previsto per il deposito; il provvedimento ammette anche la produzione successiva secondo le modalità processuali richiamate, ma la sua mancanza impedisce di provare la ricezione.

  • Art. 372 c.p.c.

    nè autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell'art. 372 cod. proc. civ.

    La Corte richiama la possibilità di produrre successivamente il documento secondo le modalità dell'art. 372 c.p.c.; nel caso deciso, tuttavia, l'avviso non risultava depositato neppure in tal modo.

  • Art. 291 c.p.c.

    la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.)

    Quando il ricorso per cassazione è notificato per posta e manca l'avviso di ricevimento, la notificazione è inesistente e non può essere rimediata disponendone la rinnovazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è menzionata quale oggetto del primo motivo di ricorso, ma la Corte non decide nel merito la censura, dichiarandola comunque inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Artt. 2304, 2313 e 2318 c.c.

    Le norme sono richiamate nei motivi relativi alla responsabilità della socia accomandataria, ma la Corte non ne esamina il merito: osserva che le censure non colgono la ratio della sentenza regionale, fondata anche sulla mancata prova della notificazione dell'accertamento alla società.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni sono richiamate per classificare i motivi di cassazione. La Corte dichiara i motivi inammissibili per difetti di formulazione e perché quelli di cui ai nn. 3 non si confrontano con la ragione decisiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Chi notifica un atto processuale per posta deve poter provare che il plico è stato effettivamente consegnato: la ricevuta di spedizione non sostituisce l'avviso di ricevimento.
  • Nel ricorso per cassazione, l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notifica postale può rendere inesistente la notificazione e comportare l'inammissibilità del ricorso, quando la controparte non si è costituita e non sono allegati impedimenti alla produzione.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito.
  • La sentenza non stabilisce nel merito se l'ex socia fosse responsabile del debito IVA: la decisione di cassazione dipende dal vizio nella prova della notificazione del ricorso e le ulteriori valutazioni sulle censure sono svolte solo ad abundantiam.

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