Cassazione Civile, Ordinanza n. 13419/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo straniero, presente in Italia da alcuni anni, ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto per mancanza di un titolo di soggiorno valido. A sostegno dell'opposizione ha prodotto documentazione lavorativa e un contratto di locazione, deducendo inoltre di avere presentato una seconda domanda reiterata di protezione internazionale. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione ritenendo legittimo il decreto di espulsione e reputando generiche le allegazioni sui rischi in caso di rimpatrio. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava, ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per asserita illogicità o insufficienza della motivazione sul diniego della sospensione; con il secondo si lamentava l'omessa valutazione dei presupposti di legge del decreto espulsivo, assumendo che il giudice di pace non avesse considerato la mancata valutazione di merito della Commissione territoriale sulla domanda reiterata.
La decisione
La Corte ha riunito e respinto entrambi i motivi. Ha osservato che, pur avendo il giudice di pace ristretto il perimetro del proprio sindacato nell'opposizione all'espulsione, aveva comunque rilevato la genericità delle allegazioni sui pericoli in caso di rimpatrio; perciò le censure erano prive di specificità ai sensi dell'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. e quindi inammissibili sul punto. Quanto alla seconda domanda reiterata di protezione, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'orientamento secondo cui la presentazione di una domanda reiterata attribuisce il diritto di permanere sul territorio solo fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata proposta nella fase di esecuzione di un precedente provvedimento di allontanamento o di ulteriore domanda reiterata successiva alla declaratoria definitiva di inammissibilità o infondatezza della prima domanda reiterata. Nel caso concreto, la seconda domanda era stata proposta dopo la definitività della declaratoria di inammissibilità della prima domanda reiterata, sicché non poteva incidere sulla legittimità del decreto di espulsione. Non sono state poste spese e non si applica il contributo unificato maggiorato.
Norme richiamate
Richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state ritenute infondate o non specifiche.
La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta non fondata perché la sentenza impugnata, pur sinteticamente, conteneva una ratio decidendi comprensibile.
art. 111 Cost.
Invocato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della decisione.
Le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo adeguatamente circoscritte e documentate.
La Corte ha ribadito che la domanda di protezione internazionale, anche se reiterata, consente la permanenza sul territorio fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo le eccezioni indicate dall'orientamento giurisprudenziale richiamato.
È richiamato per delimitare l'ambito applicativo della disciplina sulle domande reiterate di protezione internazionale successivamente alla sua entrata in vigore.
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 113 del 2018, rilevante per la disciplina applicabile.
art. 13 bis, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato per affermare l'esenzione del procedimento da tasse e imposte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte precisa che non si applica nel caso di specie.
L'Amministrazione si è limitata a costituirsi ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il ricorrente deve articolare allegazioni specifiche e pertinenti sui fatti impeditivi o ostativi all'espulsione; censure generiche sui rischi di rimpatrio non superano il vaglio di specificità del ricorso per cassazione.
- L'obbligo di motivazione è rispettato quando la sentenza consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se il sindacato di merito è espresso in forma sintetica; la mera contestazione dell'esito non integra di per sé vizio motivazionale.
- La presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale non sospende indefinitamente l'efficacia del decreto di espulsione: l'effetto di permanenza sul territorio opera solo nei limiti previsti dalla disciplina applicabile e non quando la nuova domanda sia successiva alla definitività del rigetto o dell'inammissibilità della precedente domanda reiterata.
- Nel caso di espulsione per mancanza di valido titolo di soggiorno, il giudice ordinario deve verificare solo le cause ostative dedotte e rilevanti nel processo, senza sostituirsi alla valutazione riservata all'autorità amministrativa sulla protezione internazionale, se già definita nei relativi procedimenti.
- Quando il procedimento è esente da tasse e imposte e il giudizio non vede attività difensiva effettiva della controparte, non trovano applicazione le statuizioni sul raddoppio del contributo unificato e può essere esclusa la liquidazione delle spese.
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