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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13468 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo al 1998, con cui l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi per lire 378.964.000 e recuperato costi per lire 1.261.700. La società contestava: la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo, fondato a suo dire soltanto su dati negativi di bilancio e senza riscontri esterni; l’omessa valutazione delle spiegazioni dell’antieconomicità, in particolare gli investimenti effettuati dal 1994 per introdurre il telemarketing e i successivi utili del 1999 e 2000; la mancata motivazione sulla scelta del tasso di redditività del 4,37% (riferito ai BOT annuali del 1998); e l’indeducibilità di costi per carburanti e ristoranti, pari a lire 1.261.700, motivata dall’Ufficio con irregolarità documentali e violazione del principio di competenza.

La decisione

La CTP di Imperia aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando equitativamente in 100.000 euro il maggior reddito d’impresa e confermando il recupero dei costi. La CTR Liguria, con sentenza depositata il 5 luglio 2007, aveva respinto l’appello principale della società e accolto quello incidentale dell’Agenzia, confermando integralmente l’accertamento. La Cassazione ha rigettato il primo motivo: una volta evidenziati indici specifici di antieconomicità, non erano necessari ulteriori riscontri esterni e spettava alla contribuente fornire spiegazioni. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR non aveva esaminato le giustificazioni sugli investimenti pluriennali e sui loro risultati successivi; ha accolto il quarto perché la motivazione sull’indeducibilità dei costi era generica e non spiegava perché le irregolarità formali impedissero la deduzione. Il terzo motivo sul tasso di redditività è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata a una diversa composizione della CTR Liguria, anche per regolare le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    nel caso di specie, pertanto, una volta riscontrati dall'Ufficio specifici dati negativi di bilancio (e quindi accertata l'antieconomicità del comportamento del contribuente), null'altro l'Ufficio era tenuto a provare (in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era tenuto a fornire riscontri esterni a tali dati:es. indagini bancarie, documenti extracontabili, brogliacci, dichiarazioni di terzi), spettando invece al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.

    La norma è richiamata quale fondamento dell’accertamento in presenza di gravi incongruenze economiche. Accertati specifici indici di antieconomicità, l’Ufficio può procedere senza dover necessariamente acquisire riscontri esterni; il contribuente deve offrire spiegazioni e dimostrare la regolarità delle operazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dal D.P.R. settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse

    L’accertamento induttivo è legittimo quando l’Ufficio individua e motiva indici di inattendibilità delle poste contabili idonei a indicare capacità contributiva non dichiarata. In tale ipotesi l’Amministrazione non deve provare ulteriormente quanto risulta dal ragionamento presuntivo, mentre il contribuente deve dimostrare la regolarità delle operazioni e spiegare l’antieconomicità.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Nel contesto dell’accertamento IVA, l’antieconomicità manifesta può giustificare il ricorso all’accertamento induttivo; una volta contestata, spetta al contribuente fornire spiegazioni adeguate.

  • Codice civile, art. 2729

    La disposizione è richiamata nel motivo relativo ai requisiti delle presunzioni, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: decide la questione applicando i principi sull’accertamento induttivo e sull’onere probatorio in presenza di indici specifici di antieconomicità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla società con il primo motivo; la Cassazione lo ha rigettato nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La disposizione riguarda i vizi di motivazione dedotti dalla società. La Cassazione ha accolto le censure relative alla mancata valutazione delle giustificazioni sugli investimenti e alla motivazione generica sull’indeducibilità dei costi; ha dichiarato assorbita la censura sul tasso di redditività.

Massime di principio

  • L’antieconomicità manifesta, valutata sulla base di indici concreti e specifici, può sostenere un accertamento analitico-induttivo anche se la contabilità è formalmente regolare e senza che l’Ufficio debba sempre procurarsi riscontri esterni.
  • Quando l’Ufficio motiva l’accertamento indicando elementi di inattendibilità idonei a rivelare ricavi non dichiarati, il contribuente deve fornire spiegazioni documentate e pertinenti; non è sufficiente limitarsi a contestare l’assenza di ulteriori prove dell’Amministrazione.
  • Le spiegazioni del contribuente, se specifiche e potenzialmente decisive — come investimenti pluriennali che producono effetti economici ritardati — devono essere esaminate dal giudice di merito. La loro omissione può viziare la motivazione, anche se l’antieconomicità iniziale è stata legittimamente rilevata.
  • La ricostruzione presuntiva del reddito e i criteri quantitativi usati per quantificare i maggiori ricavi devono poter essere valutati alla luce delle contestazioni pertinenti; in questa causa, però, la censura specifica sul tasso di redditività è rimasta assorbita.
  • Il recupero a tassazione di costi non può essere confermato con una formula generica che menzioni irregolarità documentali o violazione della competenza: il giudice deve chiarire quali irregolarità sussistano e perché incidano concretamente sulla deducibilità dei singoli costi.

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