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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22712/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, con recuperi a tassazione ai fini delle II.DD., IRAP e IVA, oltre sanzioni, in relazione a diverse contestazioni emerse da un PVC della Guardia di Finanza: omessa dichiarazione di componenti positivi, indebite deduzioni/detrazioni, fatture senza IVA in assenza di dichiarazione di intento e sottofatturazione in operazioni immobiliari. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo tardiva la notifica dell'atto per decadenza dell'ufficio, escludendo l'operatività del raddoppio dei termini in assenza dei presupposti per la denuncia penale. L'Agenzia, con due motivi, ha censurato la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e per motivazione apparente, deducendo che il raddoppio dei termini presuppone solo l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., non la sua effettiva presentazione, e che la CTR non aveva correttamente verificato, con valutazione ex post, la sussistenza in concreto dei presupposti dell'obbligo di denuncia, limitandosi a considerazioni apodittiche e a riferimenti ad altro giudizio privo di efficacia di giudicato nel presente processo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della ripresa a tassazione relativa a IVA e II.DD. diverse dall'IRAP. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, affinché verifichi complessivamente, con giudizio ex post, se nel caso concreto sussistessero i presupposti dell'obbligo di denuncia penale idonei a fondare il raddoppio dei termini di accertamento; solo in caso di esito favorevole di tale verifica, dovranno essere esaminate le ulteriori questioni di merito rimaste assorbite. La Corte ha inoltre precisato che il raddoppio dei termini non opera per l'IRAP, sicché la ripresa relativa a tale imposta resta esclusa da questo regime.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Nei testi ratione temporis applicabili, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Per l'IVA si applica la medesima regola del raddoppio dei termini fondata sull'obbligo di denuncia, con verifica ex post dei presupposti.

  • art. 331 c.p.p.

    La rilevanza ai fini del raddoppio dei termini è collegata all'obbligo di denuncia, non alla materiale trasmissione della notizia di reato.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Il raddoppio dei termini opera solo se i fatti integrano reati tributari rientranti in tale decreto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non apparente; non sono sufficienti affermazioni apodittiche o richiami irrilevanti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze in cassazione sono state incanalate nella violazione di legge e nel vizio motivazionale, poi riqualificato in parte ai sensi del n. 4 per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha riqualificato il secondo motivo come censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini decadenziali richiede la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, non l'effettiva presentazione della denuncia.
  • Quando il contribuente contesta la tempestività dell'accertamento, il giudice tributario deve verificare ex post e in concreto se, al tempo dei fatti, ricorressero i presupposti dell'obbligo di denuncia; tale verifica riguarda l'insieme dei fatti e non può essere svolta in modo atomistico o meramente apodittico.
  • Il giudice tributario non può sindacare l'effettiva sussistenza del reato, ma deve limitarsi a controllare se l'amministrazione abbia agito in presenza di presupposti oggettivi idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia.
  • La motivazione è apparente quando si limita a formule assertive o a rinvii a giudizi diversi privi di efficacia di giudicato nel processo in corso.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina ratione temporis applicabile, non opera con riguardo all'IRAP, poiché per tale imposta non sono previste sanzioni penali.
  • Se la decisione di merito omette la verifica dei presupposti del raddoppio e fonda la statuizione su argomenti irrilevanti, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame del quadro fattuale e delle questioni di merito assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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