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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33331/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2008 da un soggetto qualificato dalla sentenza di merito come ingegnere libero professionista e lavoratore dipendente. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi dell'INPS, facendo decorrere il termine quinquennale dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009 e considerando tardivo l'avviso di pagamento ricevuto il 30 giugno 2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 4 giugno 2009, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento al 6 luglio 2009 del termine per il versamento dei contributi, con conseguente decorrenza più tarda della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e ha affermato che, nel caso di specie, il termine di versamento era stato differito al 6 luglio 2009 per effetto del D.P.C.M. 4 giugno 2009. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni ulteriori rimaste assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale sono state comunicate alle parti secondo il rito camerale.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ha escluso che la decorrenza della prescrizione dipenda dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi; il termine decorre dalla scadenza del pagamento del contributo.

  • art. 2941 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma la decisione si è concentrata sul dies a quo della prescrizione e sul differimento del termine di versamento.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Norma richiamata come base dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    I versamenti dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; la disposizione consente il differimento dei termini mediante D.P.C.M.

  • art. 17 d.P.R. 435/2001

    Norma richiamata nel ricorso in tema di termini di versamento collegati alle dichiarazioni fiscali.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009

    art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    Ha differito, per i contribuenti rientranti nella relativa platea, il termine di versamento al 6 luglio 2009 senza maggiorazione, con ulteriore differimento al 5 agosto 2009 con maggiorazione dello 0,40%.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993

    Richiamato per identificare le attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato come base della funzione regolamentare del D.P.C.M. 2010 citato in giurisprudenza.

  • art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007

    Richiamato per escludere che il regime dei contribuenti minimi sottraesse il soggetto al differimento del termine, se operante per attività soggette agli studi di settore.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche i differimenti dei termini di versamento previsti da fonti normative o regolamentari attuative, come i D.P.C.M. adottati in esecuzione della disciplina sui versamenti fiscali e previdenziali.
  • La qualificazione del dies a quo della prescrizione costituisce questione di diritto, che il giudice può individuare indipendentemente dalle allegazioni delle parti, purché i dati necessari risultino dagli atti e dalla sentenza impugnata.
  • Quando un D.P.C.M. differisce il termine di versamento per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore, il differimento opera in base al dato oggettivo dell'attività svolta e non solo per chi sia concretamente assoggettato al regime fiscale degli studi di settore.
  • Se la Corte territoriale calcola la prescrizione prendendo a riferimento un termine di pagamento non corretto, la sentenza deve essere cassata con rinvio per il riesame della decorrenza e delle questioni assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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