Cassazione Civile, Ordinanza n. 00337/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società al proprio dipendente. In primo grado il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la datrice di lavoro sia al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso sia al risarcimento parametrato a cinque mensilità. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale della società e accolto parzialmente l’appello incidentale del lavoratore, aumentando la base di calcolo dell’indennità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul giustificato motivo oggettivo e sul repechage, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato l’obbligo di repêchage e avesse rivalutato i fatti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 44, comma 9, L. n. 326/2003, deducendo che l’estratto INPS non fosse idoneo a provare l’assunzione di altro personale dopo il licenziamento. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e comunque non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse effettivamente esistente e non meramente apparente, poiché spiegava in modo comprensibile perché dall’estratto INPS risultasse l’assunzione di altro personale dopo il licenziamento. Ha poi dichiarato inammissibili le censure che, sotto l’apparente veste di violazione di legge e vizi motivazionali, miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, nonché a introdurre questioni estranee al devolutum dell’appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della necessaria motivazione della sentenza; la Corte esclude che nella decisione impugnata vi fosse una motivazione solo apparente.
La nullità per difetto di motivazione non ricorre quando la sentenza contenga un ragionamento percepibile e logicamente comprensibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
I motivi formalmente incardinati come violazione di legge o nullità non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo perché la censura era sostanzialmente diretta a contestare la ricostruzione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giustificato motivo oggettivo; la Corte rileva che le censure eccedono la critica di diritto e invadono il merito.
Evocati dalla ricorrente a sostegno del motivo sul repechage, ma non conducono a un diverso esito perché il motivo è inammissibile e non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato in relazione all’onere di provare il repêchage; la Corte non entra nel merito perché il motivo tende a una nuova valutazione dei fatti.
Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la censura è ritenuta inammissibile perché mira alla rilettura delle prove.
Richiamato per contestare l’apprezzamento dell’estratto INPS; la Corte afferma che si tratta di contestazione del merito, non di vizio deducibile in cassazione.
art. 44, comma 9, L. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della critica al valore probatorio dell’estratto INPS, ma la Corte non accoglie la doglianza.
Menziionato per la trattazione in camera di consiglio e il termine di deposito dell’ordinanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza esplicita, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito e consente di comprendere perché una prova sia stata ritenuta decisiva.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le censure in cassazione devono essere pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili quelle che attaccano profili non devoluti al giudice d’appello o estranei alla decisione contestata.
- La contestazione del valore probatorio di un documento, quando mira a sostituire la propria lettura del fatto a quella del giudice di merito, integra una doglianza inammissibile in sede di legittimità.
- Se il giudice di merito interpreta un documento come idoneo a dimostrare un determinato fatto storico, la censura è scrutinabile solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale nei ristretti confini oggi ammessi, non come terzo grado di merito.
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