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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08661/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite nasce dalla decisione con cui la Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del prelievo operato dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà, ordinandone la restituzione per i periodi indicati in ricorso. La Cassa, ricorrente per cassazione, ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006 e interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo e che non esistesse un principio di intangibilità permanente del trattamento pensionistico; 2) la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché la Corte territoriale aveva applicato la prescrizione decennale e non quella quinquennale all'azione restitutoria. In via subordinata, la Cassa ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 Cost. e delle norme previdenziali citate, ove interpretate nel senso di impedire prelievi di solidarietà sui trattamenti pensionistici determinati con il sistema retributivo, richiamando l'esigenza di equilibrio finanziario della gestione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. perché la questione era già risolta in modo consolidato dalla propria giurisprudenza: la Cassa dei dottori commercialisti non può introdurre autonomamente un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost., e l'autonomia delle Casse privatizzate non è decisiva. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, affermando che l'azione di restituzione delle trattenute per contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non essendo il credito liquidato ed esigibile nei termini richiesti per applicare la prescrizione quinquennale. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata, oltre che generica, manifestamente infondata. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Disposizione invocata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che non consente alla Cassa di introdurre autonomamente un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ne considera priva di decisività la portata ai fini della legittimazione del prelievo.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Interpretazione autentica richiamata dalla ricorrente; la Corte la ritiene non decisiva per fondare il potere della Cassa di imporre il contributo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Usato come base dell'inammissibilità del ricorso per questione già risolta da orientamento consolidato della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    Norma invocata per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuta non applicabile all'azione restitutoria in esame.

  • art. 23 Cost.

    La Corte lo richiama per affermare che una prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge, non da atti della Cassa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, con condanna della ricorrente a somme aggiuntive in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione agevolata/proposta del relatore e per il regime conseguente alla mancata accettazione della proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassa previdenziale privatizzata non può introdurre con propri atti un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, quando il prelievo abbia natura di prestazione patrimoniale imposta: la relativa fonte deve essere legislativa, ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Le disposizioni legislative che disciplinano l'autonomia delle casse previdenziali e le interpretazioni autentiche non valgono, di per sé, a legittimare un prelievo contributivo se manca una base legale espressa idonea a imporre una trattenuta su trattamenti pensionistici già determinati.
  • L'azione di ripetizione delle somme trattenute indebitamente a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri della liquidità e dell'esigibilità richiesti per la prescrizione breve.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte, senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata se la premessa interpretativa da cui muove, ossia l'esistenza di un potere della Cassa di imporre il prelievo, viene esclusa dalla giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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