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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08522/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un soggetto dal servizio presso l’aeronautica militare, con iscrizione alla gestione previdenziale pubblica, a un impiego privato con iscrizione al Fondo Volo INPS. Dopo la cessazione dal servizio pubblico, l’interessato aveva domandato la ricongiunzione dei periodi assicurativi e sosteneva che, nel calcolo dell’onere a suo carico, dovessero essere detratti gli interessi nella misura prevista dall’art. 2, comma 2, l. n. 29/1979, ponendo tali interessi a carico della gestione di provenienza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, qualificando la fattispecie come ricongiunzione ex art. 2 l. n. 29/1979. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. unico l. n. 322/1958, dell’art. 2 l. n. 29/1979 e delle norme speciali sul personale pubblico, sostenendo che non si trattava di ricongiunzione, ma di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD ai sensi del D.P.R. n. 1092/1973, artt. 124, 125 e 126, con conseguente trasferimento dei contributi senza interessi a carico dell’ente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando la domanda originaria dell’assicurato. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione, prevalente sulla ricongiunzione ex l. n. 29/1979 quanto al regime degli interessi. Ha quindi affermato che i contributi maturati nel rapporto pubblico vanno trasferiti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti senza interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa, non potendosi porre a carico della gestione di provenienza gli interessi del 4,5% invocati dal lavoratore. Ha compensato le spese dell’intero processo per la sopravvenuta formazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. unico l. n. 322/1958

    costituisce la base della disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa per il personale cessato dal servizio senza diritto a pensione.

  • art. 41 l. n. 1646/1962

    richiamato dall’INPS come norma collegata alla disciplina della costituzione della posizione assicurativa.

  • artt. 124, 125 e 126 D.P.R. n. 1092/1973

    "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"; "I contributi da versare ... sono determinati, senza interessi"

    disciplinano in via speciale per il pubblico impiego la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’INPS; i contributi sono trasferiti senza interessi e la deroga dell’art. 126 non opera quando il successivo rapporto sia privato, non un nuovo servizio pubblico da riunire o ricongiungere.

  • art. 2 l. n. 29/1979

    invocato dal lavoratore e ritenuto inapplicabile come disciplina principale, perché la fattispecie ricade nella speciale costituzione della posizione assicurativa del personale pubblico.

  • art. 5 l. n. 29/1979

    ritenuto non applicabile nel senso preteso dal resistente, poiché il regime degli interessi è regolato dalle norme speciali del D.P.R. n. 1092/1973.

  • art. 12, undecies, l. n. 122/2010

    richiamato per evidenziare che la disciplina precedente è stata abrogata solo dal 2010; per i fatti di causa continuava a valere la normativa previgente.

Massime di principio

  • Per i dipendenti pubblici o militari che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
  • Quando opera la costituzione della posizione assicurativa ex D.P.R. n. 1092/1973, i contributi del rapporto pubblico sono trasferiti all’INPS/FPLD senza interessi fino alla costituzione della posizione, restando inapplicabile il meccanismo di addebito degli interessi previsto per la ricongiunzione.
  • La deroga dell’art. 126 D.P.R. n. 1092/1973 riguarda l’ipotesi di un nuovo servizio pubblico suscettibile di riunione o ricongiunzione con quello precedente, non il passaggio a un rapporto di lavoro privato.
  • Il mero ritardo dell’ente nella definizione della domanda non incide sul regime normativo degli interessi applicabile al trasferimento contributivo, potendo semmai fondare diverse forme di tutela ma non la debenza degli interessi invocati nel calcolo dell’onere di ricongiunzione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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