Cassazione Civile, Ordinanza n. 08513/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di un lavoratore dello spettacolo, con particolare riferimento alla determinazione della cosiddetta "quota B" del trattamento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della quota B, ma aveva anche dichiarato estinte le differenze sui ratei maturati oltre il triennio anteriore all’azione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile previsto dalla disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo operi anche nel calcolo della quota B della pensione. Il resistente ha replicato sostenendo la correttezza dell’interpretazione della Corte territoriale e la sua asserita incompatibilità con la legge delega e con parametri costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, non essendo stato abrogato né essendo incompatibile con la disciplina sopravvenuta. Ha escluso il contrasto con la legge delega e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte resistente. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
Il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
Non è incompatibile con il permanere del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
Distingue tra quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità successive a tale data.
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
La previsione sulla commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi va letta senza intendere una necessaria corrispondenza rigida tra contributi versati e prestazioni erogate.
art. 2, comma 22, lett. d), L. n. 335/1995
Consente la salvaguardia delle normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative.
art. 76 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 38 Cost.
La disciplina previdenziale speciale è valutata nel suo complesso, dovendo restare assicurata una proporzionalità idonea a realizzare le finalità di tutela previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Regola il rito camerale adottato per la decisione in Cassazione.
Massime di principio
- Nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale previgente continua a operare se non risulta espressamente abrogato e non è incompatibile con la normativa successiva.
- La nozione di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazione erogata; è sufficiente una proporzionalità complessiva compatibile con la funzione previdenziale.
- Le discipline previdenziali speciali, giustificate da peculiari caratteristiche professionali e lavorative, possono conservarsi anche nel sistema riformato, purché non siano violate le finalità costituzionali di adeguatezza e proporzionalità della tutela.
- Quando il giudice di merito si discosta da un orientamento di legittimità consolidato senza addurre argomenti idonei a superarlo, la sentenza è suscettibile di cassazione per violazione di legge e rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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