Cassazione Civile, Ordinanza n. 08518/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma del tribunale, aveva riconosciuto a un pensionato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, escludendo l'applicazione della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970. Il ricorrente ha dedotto la violazione di tale disposizione, come modificata dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che, poiché la pensione decorreva da epoca anteriore all'entrata in vigore della novella, il termine decadenziale triennale non fosse applicabile. La controversia riguarda quindi il regime transitorio della decadenza introdotta per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, con riferimento alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già liquidati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha affermato che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011 si applica anche alle prestazioni pensionistiche già liquidate e, dunque, alle domande di ricalcolo o riliquidazione del trattamento, ma la decorrenza del termine, per le situazioni già in essere, va fissata dall'entrata in vigore della novella e non da un momento anteriore. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce del principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011 convertito nella l. n. 111/2011
Il termine di decadenza triennale introdotto dalla novella si applica anche alle azioni di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già liquidate, ma decorre dall'entrata in vigore della modifica legislativa per le situazioni già esistenti.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011
convertito con modificazioni nella l. n. 111/2011
Ha introdotto un termine di decadenza per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito, con applicazione anche ai ricalcoli pensionistici nei limiti temporali indicati dalla Corte.
art. 252 disp. att. c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro di diritto transitorio, in combinazione con la disciplina sopravvenuta sulla decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione, per asserita violazione di legge.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza entro il termine indicato.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta introduce ex novo un termine di decadenza, essa può applicarsi anche a situazioni soggettive già in essere, ma il termine non può decorrere prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
- La decadenza introdotta per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito si applica anche alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già liquidate, secondo un criterio di continuità con la disciplina previgente e con decorrenza transitoria dalla data di efficacia della novella.
- Nel bilanciamento tra esigenza pubblicistica di stabilizzare i rapporti e tutela dell'affidamento del titolare della prestazione, l'interpretazione della decadenza deve evitare effetti retroattivi o integralmente ablativi del diritto alle differenze maturate.
- In materia di ricalcolo pensionistico, la disciplina dei termini va letta in modo da incidere sui ratei pregressi nei limiti espressamente previsti, senza convertire la decadenza in una preclusione totale del diritto alla riliquidazione quando ciò non sia richiesto dalla lettera e dalla ratio della norma.
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