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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08525/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un assicurato che, cessato dal servizio militare senza aver maturato il diritto a pensione e poi assunto presso una compagnia aerea privata, aveva chiesto che nel calcolo dell’onere per la ricongiunzione dei periodi assicurativi fossero detrat­ti gli interessi previsti dalla disciplina della ricongiunzione ex art. 2, comma 2, L. n. 29/1979, ponendoli a carico della gestione di provenienza. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Venezia aveva respinto l’appello dell’INPS ritenendo applicabile la ricongiunzione ex L. n. 29/1979. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha denunciato violazione dell’art. unico L. n. 322/1958 e dell’art. 2 L. n. 29/1979, sostenendo che, per i dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione e transitati in altra attività lavorativa, operasse la speciale disciplina della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS ex artt. 124, 125 e 126 D.P.R. n. 1092/1973, con trasferimento dei contributi senza interessi a carico del lavoratore; il controricorrente ha resistito invocando la disciplina della ricongiunzione e la detrazione degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha affermato che, nel caso di dipendente pubblico cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e passato a un rapporto di lavoro privato, si applica la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa prevista dal D.P.R. n. 1092/1973, che prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione di cui alla L. n. 29/1979. Ha precisato che i contributi maturati nel precedente rapporto statale devono essere trasferiti al FPLD/INPS senza computo di interessi a carico della gestione di provenienza, e che l’eventuale ritardo dell’INPS nel riscontro della domanda non incide sulla regola applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stata rigettata la domanda originaria dell’assicurato volta a ottenere lo scomputo degli interessi dal costo di ricongiunzione. Le spese dell’intero processo sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione della domanda e del ricorso.

Norme richiamate

  • art. unico L. n. 322/1958

    richiamato dall’INPS come base della costituzione della posizione assicurativa per il personale cessato dal servizio senza diritto a pensione; la Corte lo considera parte della disciplina speciale applicabile al caso, in combinazione con il D.P.R. n. 1092/1973.

  • art. 2 L. n. 29/1979

    invocato dal lavoratore e dalla corte d’appello come disciplina della ricongiunzione; la Corte di cassazione esclude che sia applicabile al caso concreto, perché prevale la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa.

  • art. 5 L. n. 29/1979

    richiamato per la regola sugli interessi nella ricongiunzione; la Corte afferma che non si applica quando opera la diversa disciplina speciale del trasferimento contributivo ex D.P.R. n. 1092/1973.

  • art. 41 L. n. 1646/1962

    richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla costituzione/trasferimento della posizione assicurativa nel pubblico impiego.

  • artt. 124, 125 e 126 D.P.R. n. 1092/1973

    art. 124: "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"; art. 125: "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta"; art. 126: "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    costituiscono la disciplina speciale applicabile al dipendente pubblico cessato senza pensione; comportano costituzione ope legis della posizione assicurativa nell’INPS e trasferimento dei contributi senza interessi, salvo le eccezioni testualmente previste; la lettera b) dell’art. 126 viene letta come riferita a un nuovo servizio di pubblico impiego, non a un passaggio a lavoro privato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • L. n. 122/2010, art. 12, undecies

    richiamata solo per evidenziare che l’abrogazione delle disposizioni speciali e la diversa regola sull’onerosità del trasferimento operano successivamente e non si applicano ai fatti di causa.

Massime di principio

  • Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
  • Quando opera la costituzione della posizione assicurativa ex D.P.R. n. 1092/1973, i contributi del rapporto pubblico vengono trasferiti all’INPS senza interessi a carico della gestione di provenienza, perché la norma speciale lo prevede espressamente.
  • La deroga di cui all’art. 126, lett. b), D.P.R. n. 1092/1973 va riferita al caso di assunzione di un altro servizio di natura pubblica soggetto a riunione o ricongiunzione, non al transito volontario a un impiego privato.
  • L’eventuale ritardo dell’ente previdenziale nel riscontro della domanda non incide sul regime normativo sostanziale applicabile al trasferimento dei contributi; può rilevare, se del caso, solo per diverse forme di tutela.
  • In presenza di disciplina speciale sul trasferimento contributivo, non è consentito applicare in via analogica la regola sugli interessi prevista per la ricongiunzione generale ex L. n. 29/1979.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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