Cassazione Civile, Ordinanza n. 08516/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento proposta dal pensionato, domanda accolta in primo grado e confermata in appello con esclusione della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'applicazione del termine decadenziale triennale solo perché la pensione aveva decorrenza anteriore all'entrata in vigore della novella. Il controricorrente ha resistito prendendo atto della giurisprudenza sopravvenuta e ha chiesto, in subordine, la cassazione con decisione nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011 si applica anche alle prestazioni pensionistiche già liquidate e quindi alle domande di ricalcolo o riliquidazione, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova disciplina e non da un momento anteriore. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Il termine di decadenza triennale introdotto dalla novella si applica anche alle domande giudiziarie aventi ad oggetto il ricalcolo di prestazioni pensionistiche già liquidate, ma la decorrenza del termine non può essere anticipata a un momento precedente l'entrata in vigore della modifica legislativa.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. n. 98/2011
convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011
Ha introdotto il termine decadenziale per le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito; la disciplina opera anche per le prestazioni già liquidate, ma solo dal momento della sua entrata in vigore.
art. 252 disp. att. c.c.
Richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina intertemporale invocata per l'applicazione della novella ai rapporti pendenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale deciso dal Collegio.
art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970
Introdotto dalla novella del 2011, disciplina la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati anche in caso di riliquidazioni.
Massime di principio
- Quando una riforma introduce per la prima volta un termine di decadenza, la nuova disciplina può applicarsi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine va fissata all'entrata in vigore della modifica legislativa, salvo diversa previsione espressa.
- In tema di riliquidazione pensionistica, la decadenza introdotta dalla legge sopravvenuta non può operare retroattivamente per far decorrere il termine prima della sua entrata in vigore.
- La disciplina decadenziale in materia previdenziale va interpretata in modo da bilanciare l'esigenza di sollecitare l'esercizio dell'azione con la tutela del pensionato, evitando un effetto completamente ablativo del diritto alle differenze maturate.
- Il ricalcolo di una prestazione pensionistica già liquidata rientra nell'ambito applicativo del termine decadenziale introdotto per le azioni relative a prestazioni riconosciute solo in parte o agli accessori del credito.
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