Cassazione Civile, Ordinanza n. 08515/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del supplemento di trattamento pensionistico spettante a un lavoratore dello spettacolo, con particolare riferimento al calcolo della c.d. quota B. Il giudizio di merito aveva accolto la domanda dell’assicurato ritenendo che, nel determinare tale quota, non dovesse applicarsi il massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, oltre che censurando l’interpretazione della normativa di settore seguita dalla Corte d’appello. In via preliminare ha resistito l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente, ma la Corte di cassazione l’ha disattesa perché l’impugnazione investiva proprio il criterio giuridico di calcolo della quota B, tema ancora controverso. Il controricorrente ha anche prospettato dubbi di legittimità costituzionale, sostenendo che l’interpretazione accolta dall’INPS sarebbe incompatibile con la legge delega e con la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il massimale retributivo giornaliero di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Il massimale pensionabile giornaliero non è stato abrogato e continua a operare nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Non è incompatibile con il massimale retributivo giornaliero previsto dalla disciplina speciale; la norma non lo abroga implicitamente.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.
art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995
La clausola di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza piena e non esclude il massimale pensionabile della disciplina speciale.
art. 2, comma 22, lett. d), l. n. 335/1995
Consente la salvaguardia delle discipline speciali giustificate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative.
art. 76 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché l’interpretazione adottata non contrasta con la legge delega.
art. 38 Cost.
La disciplina previdenziale speciale è valutata nel suo complesso, e il tetto alla retribuzione pensionabile è ritenuto compatibile con la finalità di adeguatezza della tutela previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B deve essere effettuata applicando il massimale retributivo giornaliero previsto dalla disciplina originaria, salvo un’espressa abrogazione legislativa che nella specie non è intervenuta.
- La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non esige una perfetta corrispondenza matematica tra contribuzione versata e prestazione erogata, potendo il legislatore mantenere limiti alla retribuzione pensionabile all’interno di un sistema complessivamente più favorevole.
- Le discipline previdenziali speciali motivate da peculiari caratteristiche del settore possono essere conservate dal legislatore delegato, purché coerenti con i criteri direttivi della legge delega e con la complessiva tutela costituzionale della previdenza.
- Il giudicato interno non si forma quando l’impugnazione investe la regola giuridica che sorregge il capo di decisione, anche se una parte della motivazione non è espressamente censurata, poiché il giudicato riguarda l’unità minima fatto-norma-effetto e non le singole argomentazioni.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando l’interpretazione normativa adottata è già stata ritenuta compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità consolidata.
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