Cassazione Civile, Ordinanza n. 33790/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, maggior reddito imponibile e IVA assumendo l'esistenza di compensi non dichiarati, collegati ad attività di intermediazione riferita a operazioni inesistenti. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue doglianze. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la mancata allegazione al PVC di documenti ritenuti essenziali, tra cui dichiarazioni rese dal contribuente e autorizzazione del giudice penale all'utilizzo dei dati; (2) omesso esame di una sentenza di patteggiamento intervenuta in appello, che avrebbe riportato importi inferiori rispetto a quelli accertati; (3) violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 per non avere l'Ufficio considerato le scritture contabili del contribuente nella quantificazione dell'IVA; (4) violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973 per non avere l'Ufficio tenuto conto della contabilità del contribuente e per avere attribuito a lui, anziché a terzi, le operazioni inesistenti; (5) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per avere l'Ufficio fondato le riprese su una presunta dichiarazione confessorie senza adeguati riscontri documentali e senza considerare che alcune dichiarazioni rese in sede penale non erano state confermate in dibattimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi, osservando che le censure erano rivolte in sostanza contro l'avviso di accertamento o l'operato dell'Ufficio, e non contro la sentenza d'appello, unico oggetto del giudizio di legittimità. Quanto al primo e al quinto motivo, la Corte ha aggiunto che l'onere di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 non si estende ai documenti richiamati dal PVC; che le dichiarazioni rese dal contribuente erano già nella sua conoscenza; che era irrilevante la mancata allegazione dell'autorizzazione del giudice penale; e che il PVC conserva autonomo valore probatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché non è consentito censurare la mancata valutazione di elementi istruttori e perché il motivo era comunque privo di specificità, non essendo stato trascritto il contenuto della sentenza di patteggiamento. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato non consente di censurare la mancata considerazione di elementi istruttori; il vizio motivazionale non può essere usato per rivalutare il merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge devono essere coerenti con la decisione impugnata; non è ammissibile denunciare direttamente vizi dell'avviso di accertamento nel ricorso contro la sentenza d'appello.
L'onere di allegazione riguarda i documenti richiamati nell'avviso, ma non si estende automaticamente a quelli cui rinvia il PVC; inoltre non occorre allegare documenti già conosciuti dal contribuente.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di quantificazione delle riprese IVA, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
artt. 39 e 41-bis, d.P.R. 600/1973
Richiamati come norme invocate dal ricorrente in tema di accertamento dei redditi e considerazione delle scritture contabili, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente sui poteri istruttori e sul valore probatorio degli elementi posti a base dell'accertamento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancanza di trascrizione del contenuto della sentenza di patteggiamento impedisce il controllo sulla decisività del documento e determina inammissibilità per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di appello, il ricorso deve colpire la decisione impugnata e non direttamente l'avviso di accertamento o l'operato dell'Ufficio; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di lamentare il mancato esame di meri elementi istruttori, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In materia di accertamento tributario, l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 riguarda i documenti richiamati nell'atto impositivo, ma non si estende automaticamente ai documenti richiamati dal PVC; non è necessaria l'allegazione di atti già noti al contribuente.
- Il PVC può conservare autonomo valore probatorio, sicché la contestazione del contribuente deve confrontarsi con il suo contenuto complessivo e non con singoli passaggi isolati.
- La deduzione di un fatto decisivo in cassazione richiede specificità, compresa la trascrizione o la puntuale indicazione del contenuto dell'atto o documento su cui il motivo si fonda, così da consentire il controllo di decisività.
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