Cassazione Civile, Ordinanza n. 15948/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una pretesa società di fatto, ritenuta esercitare attività di ristorazione e organizzazione di ricevimenti in una struttura denominata "Castello Spagnolo", e un secondo avviso per imputare pro quota ai due soggetti indicati come soci il reddito ricostruito induttivamente. In primo grado era stata esclusa la prova sufficiente dell'esistenza della società di fatto e della partecipazione di uno dei soggetti, ma in appello la decisione era stata riformata con imputazione integrale del reddito al solo ricorrente, insieme a imposte, sanzioni e interessi. Il ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione: motivazione apparente della sentenza; violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul giudicato per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto; omessa pronuncia sulla dedotta mancata integrazione del contraddittorio; ultrapetizione e violazione del divieto di ius novorum per l'attribuzione del 100% del reddito al solo ricorrente; omessa pronuncia sulla ripresa del giudizio prima del passaggio in giudicato dell'ordinanza di rimessione; omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi per violazione dello statuto del contribuente; vizio motivazionale per non aver considerato che, una volta esclusa la società di fatto, l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso nei confronti della persona fisica con ricalcolo delle imposte e deduzione dei costi.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo decisivo il vizio processuale derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha affermato che, in materia tributaria, l'accertamento unitario del reddito di una società di persone o di fatto e la conseguente imputazione automatica ai soci impongono il litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci. Poiché, dopo una precedente pronuncia di nullità per difetto di integrazione del contraddittorio, nel nuovo giudizio era stato chiamato in causa solo uno dei litisconsorti pretermessi e non anche la società di fatto, il processo è stato ritenuto nuovamente viziato da nullità dell'intero giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio della litisconsorte pretermessa. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale relativo alle spese.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 3, lettera b), TUIR
richiamato per l'imputazione per trasparenza del reddito della società ai soci in ragione della quota di partecipazione
art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992
norma posta a base del litisconsorzio necessario nel processo tributario e dell'obbligo di integrazione del contraddittorio
art. 59, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 546 del 1992
consente la rimessione della causa al primo giudice quando sia rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio
art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992
prevede, in caso di rimessione al primo giudice, la trasmissione d'ufficio del fascicolo senza necessità di riassunzione di parte
art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992
l'estinzione del processo per inattività è configurabile nei soli casi previsti dalla legge
art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992
le cause di estinzione per inattività sono tassative
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la disciplina del rinvio e della rinnovazione del giudizio
art. 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per evidenziare la diversa disciplina della riassunzione dopo cassazione con rinvio
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a supporto del principio di ragionevole durata del processo
richiamato tra le norme asseritamente violate per il contraddittorio
richiamato per il litisconsorzio necessario
richiamato per la dedotta omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato tra le norme asseritamente violate nella decisione d'appello
richiamato nel motivo di ricorso relativo agli effetti del giudicato
richiamato nel motivo concernente la regolarità del processo
richiamato per il divieto di nuove domande o eccezioni in appello
art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il divieto di ius novorum nel processo tributario
art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000
richiamato quale parametro della dedotta nullità degli avvisi di accertamento
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base dei motivi dedotti per nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del motivo di vizio motivazionale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per la specificità del ricorso e l'indicazione degli atti rilevanti
richiamato per la cassazione con rinvio al primo giudice in caso di nullità del giudizio
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario dei redditi di una società di persone o di fatto, l'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione automatica ai soci comportano litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado.
- Se un giudice tributario rileva il difetto di integrazione del contraddittorio e rimette la causa al primo giudice, quest'ultimo deve assicurare l'integrazione nei confronti di tutti i soggetti necessari; la chiamata in causa di uno solo dei pretermessi non sana il vizio.
- Nel processo tributario, l'estinzione per inattività o mancata riassunzione non può essere dichiarata fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge; quando il fascicolo è trasmesso d'ufficio a seguito di rimessione al primo giudice, non grava sulle parti un onere di riassunzione entro termine perentorio, ma il giudice deve provvedere d'ufficio agli adempimenti necessari.
- Una volta accertata la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, ivi compresi quelli relativi al merito dell'accertamento e alle spese.
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